Sez. L, Sentenza n. 4304 del 27/06/1986 (Rv. 447070 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - LIMITI.*
Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita sia a norma della lett. C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in relazione all'eccezionalità o alla occasionalità delle commesse, senza, peraltro, la necessità che queste comportino lavorazioni esorbitanti dalla normale attività cantieristica, essendo sufficiente che si tratti di opere insuscettibili di prevedibilità o programmazione aziendale - sia a norma della lett. D) dello stesso articolo, ove ricorra la necessità di esecuzione di lavorazioni successive realizzabili soltanto con l'impiego di maestranze di particolare specializzazione rispetto a quelle normalmente impiegate, purché eseguite nell'ambito delle lavorazioni complementari o integrative che l'arte delle costruzioni e delle riparazioni navali comporta e purché per dette maestranze particolarmente specializzate non sia possibile la continuità di impiego nell'ambito dell'azienda. (Conf 896/85, mass n 439075; (Conf 692/85, mass n 438896; (Conf 4996/84, mass n 436847).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)