Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Titolo IV. Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
Capo I. Disposizioni generali
Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
1. L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.8890
2. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
3. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
4. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Art. 748 Forma della vendita
1. La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
2. Il giudice, quando occorre, fissa le modalita' per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini
1. L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e' proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.8890
2. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.8890
3. Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739. Il collegio, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.8890
4. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.
Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
1. L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e' proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.
2. Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se' e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
3. Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
4. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.
Art. 751 Scelta dell'onorato
1. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile e' proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.
2. La scelta e' fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Capo II. Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
Sezione I. Dell'apposizione dei sigilli
Art. 752 Giudice competente
Art. 753 Persone che possono chiedere l'apposizione
1. Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
1) l'esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
Art. 754 Apposizione d'ufficio
1. L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
2. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
3. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755 Poteri del giudice
Art. 756 Custodia delle chiavi
1. Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche' non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
Art. 757 Conservazione di testamenti e di carte
1. Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.8890
2. Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.
Art. 758 Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili
1. Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
2. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.8890
Art. 759 Informazioni e nomina del custode
1. Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.8890
2. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
Art. 760 Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario
1. L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario puo' aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
2. Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.
Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati
1. Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.8890
Sezione II. Della rimozione dei sigilli
Art. 762 Termine
1. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non puo' essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.8890
2. Se alcuno degli eredi e' minore non emancipato, non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli finche' non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
Art. 763 Provvedimento di rimozione
1. La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.8890
2. Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
3. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Art. 764 Opposizione
1. Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.8890
Art. 765 Ufficiale procedente
1. La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Art. 766 Avviso alle persone interessate
1. Non si puo' procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.
Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli
1. L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.