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Sez. 3, Sentenza n. 19974 del 14/10/2005 (Rv. 584483 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE | Nozione di caso fortuito - Prevedibilità dell'accadimento - Diligenza del buon padre di famiglia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584483-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE

In tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità del gestore di una funivia per i danni derivanti dal crollo di un edificio adiacente alla stazione di partenza, e destinato ad ufficio, avendo accertato che lo stesso era stato travolto da una valanga di neve di proporzioni eccezionali, determinata dalla concomitanza di tre fattori, ciascuno dei quali di per sé insolito, come un abnorme accumulo di neve, la bassa temperatura della stessa e la presenza di venti fortissimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)