Sez. 6, Sentenza n. 967 del 24/04/1969 Ud. (dep. 21/06/1969) Rv. 111953 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - UDIENZA - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - UDIENZA - NOZIONE.*
Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio a magistrato in udienza (art.343 cod.pen.), deve considerarsi 'udienzà ogni fase del procedimento in cui sia in atto il contraddittorio effettivo o potenziale delle parti innanzi al magistrato, indifferente essendo l'oggetto del giudizio per cui e tenuta la udienza medesima. La graduazione dello sfratto, che rappresenta la fase esecutiva del procedimento regolato dalla legge 23 maggio 1950 n.253, pone in essere un'attivita funzionale del magistrato con la partecipazione degli ausiliari del giudice, delle parti e dei loro difensori. Tale attivita processuale, che si conclude con un provvedimento avente efficacia esecutiva, si svolge con le forme tipiche della udienza, con la conseguenza che ogni offesa all'onore ed al prestigio del magistrato cade sotto la sanzione dell'art.343 cod.pen. (V.105709, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)