Sez. U, Sentenza n. 1552 del 08/03/1986 (Rv. 444926 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA TRA UN CONDOMINIO ED IL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SOPRAELEVAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1127, SECONDO COMMA, COD. CIV. - LIMITAZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ULTERIORE DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA - IRRILEVANZA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA TRA UN CONDOMINIO ED IL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO - DEDUZIONE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SOPRAELEVAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1127, SECONDO COMMA, COD. CIV. - LIMITAZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ULTERIORE DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA - IRRILEVANZA.*
La controversia promossa da un condominio di edificio, nei confronti del proprietario dell'ultimo piano, per denunciare l'effettuazione di una sopraelevazione in violazione del divieto di cui all'art. 1127 secondo comma cod. civ., investe posizioni di diritto soggettivo, e spetta di conseguenza alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando venga ulteriormente dedotta l'inosservanza della legislazione speciale in materia di costruzioni in località sismiche, mentre restano in proposito irrilevanti le questioni sulla possibilità dell'istante, ove sussista tale inosservanza, di ottenere una riduzione in pristino, ovvero il solo risarcimento del danno, poiché le questioni medesime riguardano il diverso problema dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)