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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 79 Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica

1. Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

Art. 81 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato

1. Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

2. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.

Art. 82 Vilipendio alla nazione italiana

1. Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

2. Se il fatto e' commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 83 Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato

1. Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

2. Se il fatto e' commesso in territorio estero, la pena e' della reclusione militare da tre a dodici anni.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 84 Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi

1. Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 85 Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato

1. Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

3. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.

Capo II. Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari

Art. 86 Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio

1. Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la morte con degradazione.

Art. 87 Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio

1. Quando due o piu' militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 88 Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio

1. Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 89 Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio

1. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 89-bis Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio

1. E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

  1. 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

  2. 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

  3. 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

  4. 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Art. 90 Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

1. E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

  1. 1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;40

  2. 2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;40

  3. 3° che e' colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;40

  4. 4° che e' colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.21

2. Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.42

3. Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 91 Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio

1. Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

3. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 92 Circostanze aggravanti

1. Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto e' stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicita', la pena e' aumentata.

Art. 93 Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato

1. Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 94 Comunicazione all'estero di notizie non segrete ne' riservate

1. Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 96 Fine di favorire lo Stato italiano

1. Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilita' non e' esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 97 Agevolazione colposa

1. Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 98 Istigazione od offerta

1. Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, se l'istigazione o l'offerta non e' accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta e' accolta, ma il reato non e' commesso:

  1. 1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato e' la morte con degradazione;

  2. 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.