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REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di intraprendere, di concerto con alcuni paesi terzi, azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in Ungheria e in Polonia;

considerando che la Comunità ha concluso accordi sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica con la Repubblica di Ungheria e con la Repubblica popolare di Polonia;

considerando che la Comunità deve poter disporre dei mezzi necessari per intraprendere le azioni summenzionate;

considerando che occorre definire i settori in cui verranno intraprese dette azioni;

considerando che è necessario procedere ad una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di dette azioni per il 1990;

considerando che l'attuazione delle azioni summenzionate è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità e che il trattato non ha previsto per le summenzionate azioni poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale elencati in allegato, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 3

1.

L'aiuto viene utilizzato in via prioritaria per il sostegno al processo di riforme nei paesi di cui all'articolo 1, in particolare mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di progetti che si prefiggano la ristrutturazione economica.

Tali progetti o azioni di cooperazione dovranno essere intrapresi, in particolare, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, degli investimenti, dell'energia, della formazione, della tutela dell'ambiente nonché del commercio e dei servizi; essi devono beneficiare, in particolare, al settore privato dei paesi di cui all'articolo 1.

L'aiuto può essere utilizzato anche per interventi di aiuto umanitario.

2. Le azioni da finanziare a norma del presente regolamento vengono scelte tenendo conto delle preferenze e dei desiderata espressi dai paesi beneficiari.

3. Per i paesi candidati che hanno concluso partenariati per l'adesione con l'Unione europea, i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 19996, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e dal regolamento7 (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, purché sussistano le condizioni cui è subordinato il finanziamento delle misure a norma di questi due regolamenti. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.

4. L’assistenza può coprire anche la partecipazione dei paesi beneficiari, nel quadro del presente regolamento, alla cooperazione regionale, transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale tra di essi e con gli Stati membri dell’UE.

5. All’occorrenza, gli aiuti possono finanziare altresì la partecipazione del paese beneficiario a programmi regionali attuati nel quadro di altri strumenti giuridici.

Art. 4

La Comunità accorda l'aiuto in via autonoma, oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi o organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.

Art. 5

In linea di massima, l'aiuto della Comunità ha la forma di un aiuto non rimborsabile. Questo può generare fondi che potranno essere utilizzati per finanziare progetti o azioni di cooperazione.

Art. 6

1.

L'aiuto può coprire le spese di importazione e le spese locali necessarie per realizzare primo progetti e programmi.

Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e le tasse, nonché il prezzo d'acquisto dei terreni.

2. Possono essere coperte le spese di manutenzione e di funzionamento per i programmi di formazione e di ricerca nonché per gli altri progetti, fermo restando che, per questi ultimi, tale contributo è limitato alla fase iniziale ed è di natura decrescente.

3. Per i cofinanziamenti, tuttavia, si tiene conto, in ciascun caso, delle procedure applicate in materia dagli altri finanziatori.

Art. 7

1. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia4. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

2. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.

Art. 8

La Commissione provvede a gestire l'aiuto tenendo conto della procedura di cui all'articolo 9. Gli orientamenti generali cui è sottoposto l'aiuto ed i programmi settoriali sono adottati secondo la stessa procedura.

La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.

Art. 9

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi di cui all'articolo 1». Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE5.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 10

A decorrere dal 1990, la Commissione stabilisce ogni anno una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS (1) Parere reso il 14 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).