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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 107 del 1993

Decisione
decisa il 1993-03-10, depositata il 1993-03-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:107
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19272

  • Processo penale
  • Giudizio direttissimo
  • Richiesta di rito abbreviato
  • Possibilità di avanzarla solo prima dell'assunzione delle prove al dibattimento e non più quindi dopo, neppure se in seguito a tale assunzione l'imputazione sia stata modificata
  • Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al giudizio ordinario nel quale il giudizio abbreviato può esser chiesto, anche dopo assunte le prove e modificata l'imputazione
  • Conseguente compressione del diritto di difesa
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione in quanto: a) l'obiettivo della rapida definizione del processo, in vista del quale - come la Corte ha più volte affermato - si è data facoltà all'imputato, previa rinuncia al dibattimento, di chiedere il giudizio abbreviato, non può essere raggiunto quando, in base alle contingenti valutazioni dello stesso imputato sull'andamento del processo, al dibattimento si è già pervenuti; b) la richiesta di giudizio è collegata solo al fatto contestato, cosicché in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento, non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione, peraltro ben prevedibile dall'imputato. - S. nn. 316/1992 e 213/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (rectius: quinto comma), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Quotidiano Pasquale ed altro, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che Quotidiano Pasquale e Andolfi Giuseppe sono stati tratti a giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Napoli per il reato previsto dagli artt. 110, 56 e 628, primo e terzo comma, del codice penale, modificato poi dal P.M., dopo l'istruttoria dibattimentale e l'acquisizione di prove, in quello previsto dagli artt. 110, 610 e 339 del codice penale; che l'istanza di giudizio abbreviato dai suddetti avanzata dopo la modifica dell'imputazione è stata respinta sia dal giudice di primo grado che da quello di appello; che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 febbraio 1992 (R.O. n. 304 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (rectius: quinto comma), del codice di procedura penale; che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra coloro che sono tratti a giudizio ordinario, nel quale il giudizio abbreviato può essere chiesto anche dopo che siano assunte le prove e sia stata modificata l'imputazione, e coloro che sono tratti a giudizio direttissimo, nel quale la detta richiesta deve essere avanzata prima che siano assunte le prove e prima che sia possibile conoscere se l'imputazione sia modificata; che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 316 del 1992; n. 213 del 1992) che i benefici connessi al giudizio abbreviato conseguono alla rinuncia dell'imputato al dibattimento, la quale consente di realizzare l'obiettivo prefissosi dal legislatore della rapida definizione del processo; che detto obiettivo non può essere raggiunto quando già si è pervenuti al dibattimento in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo; che la richiesta di giudizio è collegata solo al fatto contestato e non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione, peraltro ben prevedibile dall'imputato, in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento; che allo stesso imputato è affidata la scelta tra i benefici derivanti dal giudizio abbreviato e gli eventuali vantaggi che possono conseguire alla modifica dell'imputazione; che non sussiste disparità di trattamento derivante dalla diversità del rito, né lesione del diritto a difesa; che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma (rectius: quinto comma), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze