Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Testo in vigore al
Art. 41 Principi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri
1. Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare:
a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorieta' del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessita' e della possibilita' di ricorso da parte dell'infermo;
b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale;
c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alla necessita' di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attivita' ospedaliera.
Art. 42 Principi direttivi per lo stato giuridico del personale
1. Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti principi:
1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
2) che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformita' e in conformita' dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra' adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.
2. In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.
Art. 43 Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri
1. Le norme delegate di cui all'articolo 40 dovranno altresi' disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in due categorie: medici con funzioni igienico-organizzative e cioe' ispettori sanitari, vicedirettori sanitari, direttori e sovrintendenti sanitari, e medici con funzioni di diagnosi e cura e cioe' assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti principi:
a) l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo esclusivamente per pubblico concorso per titoli, stabiliti con criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonche' mediante esami consistenti in una relazione scritta su un caso clinico e in prove pratiche, con previsione che gli atti del concorso e le valutazioni, che devono essere motivate, possono essere dati in visione a chiunque ne abbia interesse. Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sara' assegnato per tre quinti ai titoli e per i rimanenti due quinti alle prove di esame. A tale concorso sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneita' per esami, uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e specialita', su base nazionale per i primari e i direttori sanitari, e su base regionale per gli altri sanitari. L'assunzione dei sovrintendenti ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i direttori sanitari. I direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli assistenti in servizio di ruolo al momento dell'entrata in vigore delle norme delegate di cui al presente articolo, possono adire direttamente i concorsi a posti di pari qualifica e specialita' presso altri enti ospedalieri della stessa categoria;
b) agli esami di idoneita' per direttore e vicedirettore sanitario sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche universitarie o negli istituti universitari d'igiene ovvero in talune amministrazioni dello Stato o di enti pubblici espressamente determinate, che abbiano anche conseguito l'idoneita' come ispettori; agli esami di idoneita' ad ispettore sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale.
Agli esami di idoneita' per primario sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualita' di aiuto o assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneita' per aiuto sono ammessi i medici dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera in qualita' di assistente di ruolo negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneita' per assistente sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. L'esame di idoneita' e' svolto con prova scritta su temi o tesi scelti per sorteggio da un elenco prefissato e pubblicato a cura del Ministero della sanita' e comporta un punteggio della prova da valutarsi adeguatamente nei titoli del concorso locale;c) le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a direttore, vice direttore e ispettore sanitario sono nominate annualmente dal Ministro per la sanita' e sono costituite da tre sovraintendenti o direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene e da un funzionario medico del Ministero della sanita'; le commissioni per gli esami di idoneita' annuali a primario, aiuto e assistente sono nominate annualmente dal Ministro per la sanita' e sono costituite da tre primari della materia, di cui uno designato dalla federazione nazionale dell'ordine dei medici o dall'ordine competente per territorio, mediante sorteggio; da un professore universitario della materia o, in mancanza, di materia affine di ruolo o fuori ruolo e da un funzionario medico del Ministero della sanita'. Le commissioni - di concorso per l'assunzione dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed ispettore sanitari sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due sovrintendenti o direttori sanitari e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, nonche' da un funzionario medico del Ministero della sanita', le commissioni di concorso per l'assunzione dei primari, aiuti ed assistenti sono nominate dal consiglio di amministrazione e costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da due primari appartenenti a ospedali di categoria pari o superiore a quella dello ospedale per cui il concorso e' bandito, della materia messa a concorso, di cui uno nominato dall'ordine dei medici competente per territorio, mediante sorteggio provinciale, e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o, qualora sia necessario per assicurare una scelta effettiva, di materia affine e di materia che la comprenda, nonche' da un funzionario medico del Ministero della sanita'.
I primari ospedalieri ed i professori universitari componenti le commissioni di esame saranno prescelti per sorteggio da elenchi prefissati con eguali criteri. Gli elenchi dei primari ospedalieri e dei professori universitari saranno compilati dal Ministero della sanita' di concerto, per quanto riguarda i professori universitari, col Ministero della pubblica istruzione: il sorteggio su di essi sara' effettuato presso il Ministero della sanita' per gli esami a base nazionale e regionale e presso i consigli di amministrazione dei singoli enti ospedalieri per gli esami a base locale;d) lo stato giuridico deve prevedere il "tempo definito" con determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilita' con l'assunzione di altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale in case di cura private, consentendo, pero', nelle ore libere, l'esercizio professionale, anche nell'ambito dell'ospedale, entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte del compenso dovuto al sanitario - compenso da stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale - sia devoluta all'ente.
La amministrazione dell'ente puo', su richiesta del medico, consentire il "tempo pieno". Le medesime norme, comprese quelle riguardanti l'incompatibilita' con l'assunzione di altri rapporti d'impiego presso altri enti pubblici e con l'esercizio professionale presso le case di cura private, valgono per il personale sanitario medico dipendente dagli ospedali clinicizzati o convenzionati.
Le norme limitative dell'esercizio dell'attivita' professionale nelle case di cura private, di cui al precedente comma, si applicano, fino alla fine dell'anno 1975, solo ove, a giudizio delle amministrazioni interessate, risulti la disponibilita' di appositi ambienti qualitativamente idonei per il libero esercizio dell'attivita' professionale, secondo le norme che saranno stabilite nel decreto delegato di cui all'articolo 40, salvo l'applicazione per tutti i sanitari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1964, n. 336;e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonche' ai fini del trattamento di quiescenza;
f) ai sanitari ospedalieri eletti a cariche pubbliche si applicano le stesse norme che regolano il collocamento in aspettativa dei professori universitari.
Art. 44 Scuole ospedaliere di specializzazione
1. Negli ospedali regionali puo' essere svolta, a cura di personale medico ospedaliero particolarmente qualificato, attivita' didattica di carattere applicativo complementare di quella universitaria nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione delle universita', con trattamento economico del personale medico ospedaliero insegnante non inferiore a quello degli altri docenti, osservate le particolari disposizioni degli ordinamenti delle singole universita' e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanita', entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
1. Tirocinio obbligatorio Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto un anno di tirocinio, in qualita' di interno, presso gli istituti clinici universitari o presso gli ospedali regionali o presso altri ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
2. Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di sanita' militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, e' ridotta rispettivamente di due mesi e di un mese.
Art. 46 Posti di internato
1. Durante il tirocinio di cui al precedente articolo 45, i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attivita' necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie o dei primari ospedalieri.
2. Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita', i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del 70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui all'articolo 1.
3. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' circa l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.
Art. 47 Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio
1. I laureati ammessi all'internato non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano gli orari fissati per gli assistenti.
2. Essi hanno diritto al vitto gratuito e ad un assegno mensile corrisposto dall'universita' per quanto riguarda gli istituti clinici universitari, direttamente gestiti dalle stesse, o dall'ente ospedaliero, la cui misura sara' fissata dal decreto delegato previsto dall'articolo 40 e non potra' essere superiore al terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo ospedaliero, esclusa ogni altra indennita'.
3. Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina e per tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia e per i rimanenti due mesi in altre specialita' mediche.
4. Il certificato di compiuto tirocinio sara' rilasciato dal rettore dell'universita' competente, sentiti i direttori degli istituti clinici universitari o dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso il cui ospedale viene compiuto il tirocinio, su proposta del direttore sanitario, sentiti i primari competenti.
Art. 48 Copertura delle spese
1. Non hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 47 i laureati che godono di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio e' di importo inferiore, si fara' luogo soltanto al pagamento della differenza.
2. Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio, anche se questo e' effettuato presso ospedali clinicizzati o cliniche convenzionate con un ente ospedaliero.
3. Per il pagamento degli assegni agli interni degli istituti clinici, direttamente gestiti dalle universita', il Ministro per la pubblica istruzione, con suo decreto, provvede annualmente a ripartire tra le universita' le somme occorrenti alla copertura delle spese non coperte col fondo ospedaliero, prelevandole dal fondo destinato a borse di studio, di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sino ad un importo massimo del 10 per cento del fondo stesso.
Art. 49 Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione
1. I primari degli ospedali regionali e degli ospedali ritenuti idonei al tirocinio saranno chiamati a far parte delle sottocommissioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico.
Art. 50 Convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri
1. Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Titolo VII. Case di cura private
Art. 51 Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita'
1. Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce:
a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attivita' in esse esercitato;
b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;
c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di "direttore sanitario responsabile".
3. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione "casa di cura privata": non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie.5
Art. 52 Autorizzazione all'apertura di case di cura private - Infrazioni
1. Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico provinciale, indicando la speciale natura dell'attivita' sanitaria che in essa dovra' essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire.
2. Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica.
3. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge.
4. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private devono essere approvati dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
5. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine da stabilire nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
6. Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, puo', sentito il Consiglio provinciale di sanita', revocare l'autorizzazione di apertura.5
Art. 53 Direttore sanitario responsabile - Convenzioni
1. Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150 posti-letto, e che risponde personalmente al medico provinciale dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.5
2. In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente.5
3. Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e' soggetta all'approvazione del medico provinciale, il quale provvedera' con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanita', dopo avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di programmazione, la casa di cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e l'idoneita' ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione.
4. Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonche' con gli istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1, previo il riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente comma.
Titolo VIII. Disposizioni finali e transitorie
Art. 54 Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie
1. Fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario e nei territori di esse, i provvedimenti di competenza del Presidente della Regione previsti negli articoli 4, 5, 6 e 17 sono adottati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per l'interno per i provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 17 e, relativamente ai provvedimenti di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali ospedalieri in armonia col piano nazionale ospedaliero transitorio; l'atto di approvazione di cui all'articolo 9, decimo comma, e' di competenza del Ministro per la sanita'; l'atto di classificazione degli ospedali previsto dall'articolo 19 viene adottato dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita'; e il rappresentante della Regione nel collegio dei revisori previsto dall'articolo 12 e' sostituito da un rappresentante della provincia, ove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 55 Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori, e' delegato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilita' dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonche' la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione.
Art. 56 Amministrazione dell'ente ospedaliero
1. Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituito al prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale.
2. Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la vigilanza sugli enti ospedalieri e' esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalita' previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito e' esercitato, a norma del precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e composto da cinque rappresentanti della provincia e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei modi previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ed inoltre da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro della provincia, designati, rispettivamente, dal prefetto, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.
3. Esercita la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
4. Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 9 sono designati dal Consiglio provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.
Art. 57 Gestione finanziaria delle attivita' diverse da quella ospedaliera
1. Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.
Art. 58 Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere
1. Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa stabiliti.
Art. 59 Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero
1. Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.
2. Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni.2
Art. 60 Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera
1. Per le Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera a) dell'articolo 28 sono sostituiti dai presidenti dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62.
Art. 61 Piano nazionale ospedaliero transitorio
1. Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
2. Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanita', di intesa con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonche', limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717. Il piano e' sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
3. Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.