Sez. 1, Ordinanza n. 5983 del 17/03/2026 (Rv. 678478-01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Lodo arbitrale - Arbitri - Diritto al compenso - Sospensione ex. artt. 295, 337 c.p.c. - Esclusione - Nullità - Responsabilità ex art. 813-bis c.p.c.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 813 bis, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)