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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 168 Patrimonio familiare costituito da un terzo

1. Se la costituzione e' fatta da un terzo, che non si e' riservata la proprieta' dei beni immobili o dei titoli, questa proprieta' spetta al coniuge al quale e' stata attribuita e, in mancanza di attribuzione, ad entrambi i coniugi.

2. Coloro che costituiscono il patrimonio familiare sono tenuti a garantire i beni assegnati.

3. Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.

Art. 169 Efficacia del vincolo

1. L'atto di costituzione del patrimonio familiare deve essere trascritto se riguarda beni immobili.

2. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

3. L'inalienabilita' dei beni costituenti il patrimonio familiare non e' opponibile ai creditori, il cui diritto e' sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.

4. Se la costituzione e' fatta da un terzo, l'inalienabilita' e' opponibile ai creditori del coniuge al quale e' attribuita la proprieta' dei beni.

Art. 170 Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti

1. Il tribunale puo' autorizzare in caso di necessita' l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprieta' appartenga a uno dei coniugi o ad entrambi. Puo' altresi' autorizzare l'alienazione in caso di utilita' evidente, determinando le modalita' per il reimpiego del prezzo.

2. L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 171 Accettazione del patrimonio familiare costituito da un terzo

1. La costituzione del patrimonio familiare per atto tra vivi, quando non e' fatta da uno dei coniugi, e' perfetta con l'accettazione del coniuge o dei coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

2. L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. In questo caso la costituzione non e' perfetta se non nel momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al costituente.

Art. 172 Riduzione

1. La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, e' soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

Art. 173 Amministrazione

1. L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprieta'.

2. Se la proprieta' appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

3. Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprieta' spetta ad altri, e' tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Art. 174 Sostituzione del coniuge amministratore

1. Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia, il tribunale puo' affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

Art. 175 Cessazione del vincolo

1. Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore eta'.

2. In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore eta' dell'ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l'autorita' giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessita' o di utilita' evidente per i figli maggiorenni, puo' disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, cosi' che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima.

Art. 176 Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

1. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

2. Se mancano entrambi i genitori e non e' stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

3. Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore eta' o e' emancipato, l'amministratore e' nominato dall'autorita' giudiziaria.

Sezione III. Della dote

Art. 177 Concetto della dote

1. La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

§ 1. Della costituzione della dote

Art. 178 Costituzione durante il matrimonio

1. La dote puo' essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglie.

Art. 179 Beni futuri

1. La costituzione di dote non puo' comprendere i beni futuri.

Art. 180 Garanzia della dote

1. Coloro che costituiscono la dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

2. Salvo patto speciale, la garanzia non si estende ai vizi della cosa, a meno che il costituente li abbia in mala fede taciuti.

Art. 181 Interessi e frutti della dote

1. Coloro che hanno costituito la dote prima del matrimonio devono, salvo patto contrario, corrispondere gli interessi, se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti prodotti, dal giorno del matrimonio, quantunque sia stata pattuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.

§ 2. Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali

Art. 182 Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati

1. Se la dote o parte di essa consiste in una somma di danaro o in cose mobili stimate nell'atto della costituzione, il marito ne acquista la proprieta' e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non v'e' trasferimento di proprieta'.

2. Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprieta' al marito senza un'espressa dichiarazione.

Art. 183 Acquisto d'immobile con danaro dotale

1. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, che quando nell'atto di costituzione della dote e' stata stipulata la condizione dell'impiego.

2. Lo stesso e' dell'immobile dato in pagamento della dote costituita in danaro.

Art. 184 Amministrazione ed azioni relative alla dote

1. Quando la moglie conserva la proprieta' dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.

2. Tuttavia puo' convenirsi, nel contratto di matrimonio o nell'atto di costituzione di dote fatto durante il matrimonio, che la moglie riceva annualmente una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

3. Il marito ha facolta' di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.

4. Quando pero' la controversia ha per oggetto il diritto spettante alla moglie sui beni stessi, il giudizio deve svolgersi anche in contraddittorio della moglie.

5. Gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi.

Art. 185 Amministrazione in caso di impedimento del marito

1. In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie puo' essere autorizzata dal tribunale ad amministrare i beni dotali e ad esercitare i diritti spettanti al marito per l'articolo precedente.

Art. 186 Cauzione

1. Salvo quanto e' disposto per l'ipoteca legale, il marito non e' tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi e' stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

2. Se tuttavia durante il matrimonio e' sopraggiunto nel patrimonio del marito un mutamento che ponga in pericolo la dote, il tribunale, su istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne e' debitore, puo' ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

Art. 187 Alienazione della dote

1. Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione della dote, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare i beni e le ragioni dotali, e neppure si possono ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e con l'autorizzazione per decreto del tribunale, nei soli casi di necessita' o utilita' evidente.

Art. 188 Esecuzione sui frutti

1. L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia.