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Sez. U, Sentenza n. 7373 del 14/12/1983 (Rv. 431964 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI IN TERMINI GENERICI - INAMMISSIBILITÀ - POSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI MEDESIME UTILIZZANDO ATTI AUTONOMI E DISTINTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431964-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI IN TERMINI GENERICI - INAMMISSIBILITÀ - POSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI MEDESIME UTILIZZANDO ATTI AUTONOMI E DISTINTI - IRRILEVANZA.*

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale indichi le parti del processo cui si riferisce in termini generici, non sufficienti alla loro identificazione (nella specie, in giudizio promosso da più parti, aggiungendo al nome della prima l'espressione "ed altri"), è inammissibile, per inosservanza dell'Obbligo fissato dall'art. 366 primo comma n. 1 cod. proc. civ. (applicabile in virtù del richiamo dell'art. 41 cod. proc. civ.), mentre resta a tal fine irrilevante che la suddetta identificazione sia possibile utilizzando Atti autonomi e distinti, quale la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario. (V 510/81, mass n 410987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)