Sez. 3, Sentenza n. 8557 del 04/06/1973 Ud. (dep. 29/11/1973) Rv. 125575 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TRIBUNALE - SUPPLENZE E APPLICAZIONI - SUPPLENZE - NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - VICE PRETORE ONORARIO - LEGITTIMITA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - TRIBUNALE - SUPPLENZE E APPLICAZIONI - SUPPLENZE - NELLE SEZIONI DEL TRIBUNALE - VICE PRETORE ONORARIO - LEGITTIMITA.*
A norma dell'art 105 dell'ordinamento giudiziario, se in una Sezione del tribunale manca o e impedito il Presidente o alcuno dei giudici necessari a costituire il collegio giudicante, il Presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non puo provvedere a norma dell'art 97 (cioe chiamando a far parte del collegio magistrati di altre Sezioni) delega, nell'ordine, un pretore, un aggiunto giudiziario o un Vice-pretore onorario della stessa Sede, ovvero il pretore piu vicino non impedito. Tra i Vice-pretori contemplati nella norma sono compresi anche i Vice-pretori onorari, i quali nei giudizi di pretura esercitano piene funzioni giudiziarie, al cui Esercizio non e di ostacolo, ne costituisce motivo di incompatibilita il fatto che il Vice-pretore onorario eserciti la professione forense nella stessa Sede.*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)