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Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010 Ud. (dep. 13/12/2010) Rv. 248944 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Accertamento della colpa - Prevedibilità dell'evento - Possibilità che la condotta produca l'evento - Sufficienza - Fattispecie: esposizione a polveri di amianto.
Stato
decisa il 2010-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248944-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di delitti colposi contro la persona per violazione della normativa antinfortunistica (nella specie, omicidio colposo, conseguente all'insorgere di un mesotelioma pleurico, in danno di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa - esplicata in ambito ferroviario - all'amianto, sostanza oggettivamente nociva), si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l'attuazione delle cautele possibili all'epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia. (La Corte ha evidenziato che la pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale - con riferimento al settore ferroviario - almeno agli anni sessanta, e che nella specie gli imputati avrebbero potuto acquisire tali conoscenze sia direttamente, sia tramite i soggetti eventualmente delegati in materia di igiene e sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)