diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2654 del 02/04/1990 (Rv. 466338 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE ENTRO IL TERMINE ANNUALE - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE CONCERNENTE LA NECESSITÀ DELL'OSSERVANZA DEL TERMINE BREVE - ONERE PROBATORIO - MEZZI.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466338-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE DI UN ATTO DI IMPUGNAZIONE ENTRO IL TERMINE ANNUALE - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE CONCERNENTE LA NECESSITÀ DELL'OSSERVANZA DEL TERMINE BREVE - ONERE PROBATORIO - MEZZI.*

La parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve di cui all'art. 325 stesso codice e l'avvenuto superamento del medesimo, deve provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica della sentenza impugnata, corredata della relata di notificazione. Ma ove tale produzione non soddisfi l'esigenza di certezza in ordine al fatto che detta relata abbia effettivamente ad oggetto la sentenza che si assume notificata (nella specie, per essere stata prodotta una copia fotostatica di quest'ultima, composta di fogli separati, l'ultimo dei quali con la sola attestazione di conformità all'originale di un non meglio specificato atto, seguita dalla relata di notificazione dell'atto stesso), essa deve essere integrata da apposita dichiarazione del cancelliere o dall'allegazione di altri obiettivi elementi di collegamento, da cui possa con sicurezza desumersi l'esistenza del suddetto oggetto dell'intervenuta notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)