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Sez. L, Sentenza n. 12412 del 22/08/2002 (Rv. 557038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Previsione da parte della contrattazione nazionale di determinati livelli professionali della qualifica di funzionario - Omessa definizione degli stessi da parte delle clausole integrative aziendali - Accertamento dell'appartenenza ai suddetti livelli in base ai criteri dettati dalla contrattazione collettiva nazionale - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale si limiti a prevedere determinati livelli professionali della categoria dei funzionari, rinviando la definizione di tali livelli agli accordi aziendali, che omettono di provvedervi, la appartenenza del lavoratore all'uno o all'altro di tali livelli può essere accertata dal giudice del merito attraverso la individuazione della volontà delle parti sociali, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, e la relativa interpretazione, ove sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei canoni ermeneutici, non è censurabile in Cassazione. (Fattispecie relativa a domanda di riconoscimento del diritto alla qualifica di funzionario di primo livello nel settore delle esattorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)