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Sez. L, Sentenza n. 14178 del 18/06/2009 (Rv. 608781 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Pagamento effettuato in esecuzione di sentenza riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" ex art. 2033 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Interessi - Decorrenza dalla data del pagamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608781-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.) - sia perchè si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perchè il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della norma citata, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti - gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che la debenza delle somme ricevute dal ricorrente fosse venuta meno per effetto di una sopravvenienza normativa, affermando anche per tale ipotesi l'applicabilità del principio sopra enunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)