Sez. 1, Ordinanza n. 2486 del 27/09/1979 Cc. (dep. 24/11/1979) Rv. 143481 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL PM - DIFESA DELL'IMPUTATO - MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL'ESAME DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DEL PM - DIFESA DELL'IMPUTATO - MANCATA AUTORIZZAZIONE ALL'ESAME DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA.*
Nel caso di impugnazione da parte del PM di un provvedimento di concessione della liberta provvisoria, l'imputato non puo dolersi della mancata autorizzazione all'esame di tutti gli Atti del procedimento, non solo perche il segreto istruttorio deve essere salvaguardato sino al completamento della istruzione, ma anche perche la visione della motivazione della ordinanza e delle censure formulate dal PM offre a chi ha diritto di resistere al gravame gli elementi indispensabili e sufficienti a garantire l'attuazione del diritto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)