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Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 26/03/1981 (Rv. 412436 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - IN GENERE - QUESTIONI DECISE DALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO E NON INVESTITE CON IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA - ERRONEO RIESAME DI DETTE QUESTIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412436-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - IN GENERE - QUESTIONI DECISE DALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO E NON INVESTITE CON IMPUGNAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - RIPROPOSIZIONE IN SEDE DI RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA - ERRONEO RIESAME DI DETTE QUESTIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - IRRILEVANZA.*

In applicazione dei principi generali del codice di rito sulla formazione del giudicato interno, operanti, in quanto compatibili, anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, le questioni decise dalla commissione di primo grado, e non investite con impugnazione davanti alla commissione di secondo grado, non possono essere riproposte in Sede di ricorso alla commissione tributaria centrale, restando a tal fine irrilevante che detta commissione di secondo grado, non riscontrando il giudicato, le abbia erroneamente riesaminate. (V 1571/80, mass n 405137).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)