Sez. 6, Sentenza n. 2788 del 29/01/1974 Ud. (dep. 03/04/1974) Rv. 088626 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - ELEMENTO MATERIALE - SOTTRAZIONE - RIMOZIONE - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - ELEMENTO MATERIALE - SOTTRAZIONE - RIMOZIONE - SUFFICIENZA.*
Ai fini della sussistenza del delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, integra gli estremi della sottrazione anche la semplice amotio. La rimozione, infatti, dal luogo di custodia, senza autorizzazione, della cosa pignorata e sufficiente a precludere ed ostacolare l'ininterrotta vigilanza, il pronto reperimento e l'immediata destinabilita della cosa stessa da parte degli organi della procedura esecutiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)