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Sez. 2, Sentenza n. 7998 del 21/05/2012 (Rv. 622402 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Appello in causa inscindibile - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di primo grado - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622402-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuna delle parti vi provvede nel termine fissato, giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)