Sez. 1, Sentenza n. 6479 del 06/11/1986 (Rv. 448642 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - NATURA DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE CON IL CRITERIO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI INDENNITÀ - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - NATURA DEBITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE CON IL CRITERIO DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI INDENNITÀ - RIVALUTAZIONE - DECORRENZA.*
Il risarcimento dovuto al proprietario di un fondo, per il periodo dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione provvisoria oltre il biennio, integra un debito di valore, e, pertanto, nel caso in cui venga quantificato con il criterio degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo d'indennità (nella specie, per imposizione di servitù di elettrodotto), ciascuna annualità degli interessi medesimi deve essere rivalutata con riferimento alla data della decisione, e sull'importo risultante da tale rivalutazione devono essere riconosciuti gli interessi compensativi, per il mancato godimento del capitale fino alla sua effettiva corresponsione. (V 7243/83, mass n 431844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)