Sez. U - , Sentenza n. 29590 del 11/10/2022 (Rv. 665911 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO
nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Interesse morale alla prosecuzione - Irrilevanza - Natura della sanzione - Rilievo - Fattispecie.
La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, intervenuta nelle more del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la cessazione della materia del contendere, in difetto della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c.p.c. o di elementi da cui desumere un perdurante interesse delle parti alla decisione del merito, tra i quali non può annoverarsi quello di natura meramente "morale" dell'incolpato; resta però salva, ai fini di tale verifica, la valutazione della natura della sanzione irrogata e se essa richieda o meno, in relazione ai suoi effetti, un definitivo accertamento nel merito della sua legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata comminata la sanzione della perdita di anzianità di mesi tre, ormai irrilevante sulla progressione di carriera, stante il collocamento a riposo del magistrato).
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)