Regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Testo in vigore al
Sezione 5. Restituzione all'autorità emittente di documenti presentati agli uffici doganali
Art. 19
1.
Gli uffici doganali inoltrano senza indugio ai competenti organi di gestione tutta la documentazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Gli organi di gestione che ricevono tali documenti inoltrano senza indugio i documenti rilasciati da altri Stati membri agli organi di gestione competenti unitamente a tutti i documenti giustificativi della CITES.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 gli uffici doganali possono confermare la presentazione di documenti rilasciati dall'organo di gestione del loro Stato membro in forma elettronica.
Sezione 6. Certificati previsti dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97
Art. 20
1. Quando riceve una domanda conforme ai paragrafi 5 e 6, l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari può emettere i certificati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ed esclusivamente ai fini ivi indicati.
2. Un certificato ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3 e paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta una delle seguenti circostanze:
a) gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;
b) si tratta di esemplari abbandonati o fuggiti che sono stati recuperati nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;
c) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti nell'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;
d) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o giugno 1997 nell'osservanza del regolamento (CE) n. 3626/825;
e) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità o vi sono stati introdotti anteriormente al 1o gennaio 1984 nell'osservanza delle disposizioni della convenzione;
f) gli esemplari sono stati acquisiti o sono stati introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere c) o d) o della convenzione diventassero applicabili nei loro confronti o siano diventati applicabili in tale Stato membro.
3. Un certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che esemplari delle specie iscritte nell'allegato A del medesimo sono esentati da taluni divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in ragione di una delle seguenti circostanze:
a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CE) n. 3626/82 non erano ad essi applicabili;
b) sono originari di uno Stato membro e sono stati rimossi dal loro ambiente naturale nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;
c) sono esemplari abbandonati o fuggiti che sono stati recuperati nell'osservanza della normativa vigente nel suo territorio;
d) sono animali o parti di animali o sono derivati da animali nati e allevati in cattività;
e) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e), f), g), del regolamento (CE) n. 338/97.
4. Un certificato ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che è autorizzato lo spostamento di esemplari vivi di specie elencate nell'allegato A del medesimo dal luogo prescritto nella licenza di importazione o in un certificato rilasciato in precedenza.
5. Il richiedente compila, se del caso, le caselle 1, 2 e da 4 a 19 del formulario di domanda e le caselle 1 e da 4 a 18 dell'originale e di tutte le copie. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che sia compilato unicamente un formulario di domanda, che in tal caso vale per più certificati.
6. Il formulario debitamente compilato viene presentato ad un organo di gestione di uno Stato membro in cui si trovano gli esemplari, corredato delle informazioni necessarie e delle prove documentali che tale organo ritiene necessari ai fini della decisione in merito al rilascio di un certificato. L'omissione di informazioni nella domanda deve essere motivata. Se la domanda di certificato si riferisce ad esemplari per i quali una precedente domanda è stata rigettata il richiedente ne informa l'organo di gestione.
Art. 21
1. Quando una spedizione scortata dalla "copia per il titolare" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, la "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione o un certificato sono suddivisi, ovvero quando per altri motivi i dati riportati in tale documento non riflettano più la situazione effettiva, l'organo di gestione può effettuare le necessarie rettifiche in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, oppure può rilasciare uno o più certificati corrispondenti unicamente secondo le disposizioni dell'articolo 20 e per i fini ivi indicati e previo accertamento della validità del documento da sostituire, se necessario consultando un organo di gestione di un altro Stato membro.
2. Quando vengono emessi certificati in sostituzione della "copia per il titolare della licenza" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, della "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione o di un certificato precedentemente rilasciato, tale documento viene trattenuto dall'organo di gestione che lo ha rilasciato.
3. I certificati smarriti, trafugati o distrutti possono essere sostituiti soltanto dall'autorità che li ha rilasciati.
4. Quando un organo di gestione consulta l'organo di gestione di un altro Stato membro agli effetti del paragrafo 1, quest'ultimo risponde entro una settimana.
Sezione 7. Etichette
Art. 22
1. In osservanza dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento sono utilizzate unicamente per lo spostamento di esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione e di piante vive per la ricerca scientifica, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra ricercatori ed istituti scientifici regolarmente registrati.
2. Ai ricercatori ed agli istituti scientifici di cui al paragrafo 1, l'organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano attribuisce un numero di registrazione; il numero è formato da cinque cifre, delle quali le prime due sono costituite dalle due lettere del codice ISO dello Stato membro interessato e le ultime tre da un numero unico assegnato a ciascun istituto dal competente organo di gestione.
3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessati compilano le caselle da 1 a 5 dell'etichetta e, restituendo l'apposita parte dell'etichetta, informano direttamente l'organo di gestione presso il quale sono registrati circa i dettagli relativi all'uso di ciascuna etichetta.
Sezione 8. Uffici doganali diversi dall'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione
Art. 23
1. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 338/97, quando una spedizione che dev'essere introdotta nella Comunità giunge ad un ufficio doganale di frontiera per nave, aereo o ferrovia per essere inoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senza immagazzinamento intermedio verso un altro ufficio doganale, situato nella Comunità, designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento, i controlli e la presentazione dei documenti d'importazione hanno luogo presso quest'ultimo ufficio.
2. Quando una spedizione sia stata controllata secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 all'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e sia successivamente inoltrata ad un altro ufficio doganale per le ulteriori fasi della procedura doganale, quest'ultimo ufficio esige la presentazione della "copia per il titolare" (formulario n. 2) di una licenza d'importazione, completata come prescritto dall'articolo 12 del presente regolamento oppure la presentazione della "copia per l'importatore" (formulario n. 2) di una notificazione d'importazione, completata come prescritto dall'articolo 14 del presente regolamento e può effettuare tutti i controlli che reputa necessari per accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.
Capo III. Esemplari nati ed allevati in cattività ed esemplari riprodotti artificialmente
Art. 24
Salvo il disposto dell'articolo 25, l'esemplare di una specie animale viene considerato nato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:
a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;
b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente ai seguenti fini:
i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
ii) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva;
d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato.
Art. 25
Se un organo competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'articolo 24, dell'articolo 32, lettera a), o dell'articolo 33, paragrafo 1, l'ascendenza di un animale attraverso l'analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione tali analisi o i campioni occorrenti nei modi che l'organo stesso prescrive.
Art. 26
Gli esemplari di specie vegetali sono considerati riprodotti artificialmente soltanto quando l'organo di gestione competente, in consultazione con l'autorità scientifica dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:
a) sono piante o derivati di piante cresciute o sviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli in condizioni controllate, ossia in un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, che può comprendere la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo radicale, l'irrigazione o operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie;
b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa applicabile alla data della sua acquisizione e conservata in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;
c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo da garantirne la conservazione nel lungo periodo;
d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicale che l'innesto siano stati riprodotti artificialmente in conformità delle lettere a), b) e c).
Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del primo comma.
Capo IV. Oggetti personali e domestici
Art. 27
Introduzione nella Comunità di oggetti personali e domestici
1.
La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione. Tale deroga si applica unicamente ad esemplari, compresi i trofei di caccia, che facciano parte:
— del bagaglio personale di viaggiatori provenienti da un paese terzo, o
— dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza da un paese terzo all'interno della Comunità;
o, che siano trofei di caccia prelevati da un viaggiatore e successivamente importati.
2. La deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari delle specie dell'allegato A dello stesso regolamento qualora siano introdotti nella Comunità per la prima volta da un soggetto che vi risieda abitualmente o che vi stia trasferendo la sua residenza.
3. Per la prima introduzione nella Comunità da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se vengono presentati l'originale e una copia di un documento di esportazione e riesportazione. Le autorità doganali inoltrano l'originale in conformità dell'articolo 19 e restituiscono la copia vistata al titolare.
4. Per la reintroduzione nella Comunità da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali e domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione alle autorità doganali di una licenza di importazione se viene presentata la "copia per il titolare" (formulario 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza comunitaria di importazione o esportazione precedentemente utilizzata oppure la copia di cui al paragrafo 3, oppure se viene fornita la prova che gli esemplari sono stati acquisiti nella Comunità.
5. In deroga al disposto dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per l'introduzione o la reintroduzione nella Comunità delle seguenti voci dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione:
a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp) fino ad una quantità massima di 250 grammi per persona;
b) "bastoni della pioggia" di Cactaceae spp fino ad un massimo di tre per persona.
Art. 28
Esportazione e riesportazione dalla Comunità di oggetti personali e domestici
1. La deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari usati a scopo di lucro, alienati, esposti a fini commerciali e detenuti, offerti o trasportati a fini di alienazione. Tale deroga si applica unicamente ad esemplari che facciano parte:
— del bagaglio personale di viaggiatori la cui destinazione è un paese terzo, o
— dei beni personali di una persona fisica che stia trasferendo il luogo abituale di residenza dalla Comunità ad un paese terzo.
2. In caso di esportazione la deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo per gli oggetti personali e domestici non si applica agli esemplari delle specie iscritte negli allegati A o B dello stesso regolamento.
3. Per la riesportazione da parte di un soggetto abitualmente residente nella Comunità di oggetti personali o domestici, compresi i trofei di caccia implicanti esemplari di specie iscritte negli allegati A o B del regolamento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presentazione agli uffici doganali di un certificato di riesportazione qualora si presenti la "copia per il titolare" (formulario n. 2), debitamente vistata dalla dogana, di una licenza di importazione o esportazione comunitaria precedentemente utilizzata, o la copia di cui all'articolo 27, paragrafo 3, oppure se si fornisce la prova che gli esemplari sono stati acquistati nella Comunità.
4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3, per l'esportazione o la riesportazione delle seguenti voci elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di esportazione o un certificato di riesportazione:
a) caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp) fino a una quantità massima di 250 grammi per persona;
b) "bastoni della pioggia" di Cactaceae spp fino ad un massimo di tre per persona.
Capo V. Esenzioni
Art. 29
1. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste.
2. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale agisce in consultazione con l'autorità scientifica competente, che si tratta di esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente secondo gli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento.
3. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da e) a g), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente, il quale agisce in consultazione con l'autorità scientifica competente, l'osservanza di tutte le condizioni ivi previste.
4. L'esenzione per gli esemplari di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che si tratta di esemplari prelevati dall'ambiente naturale in uno Stato membro nell'osservanza della normativa ivi vigente.
Art. 30
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, si può concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione, in consultazione con l'autorità scientifica competente, agli effetti del presente articolo, mediante rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'allegato A del suddetto regolamento destinati all'allevamento in cattività o alla riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie ovvero destinati a fini di ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie, a condizione che la vendita degli esemplari abbia come destinatari altri istituti scientifici titolari di tale certificato.
Art. 31
Salvo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 338/97, il divieto di acquistare, offrire in vendita o acquisire esemplari di specie iscritte nell'allegato A del medesimo per scopi commerciali e le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento suddetto, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano quando gli esemplari interessati:
a) sono coperti da uno dei certificati di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e devono essere utilizzati in conformità dello scopo ivi previsto; ovvero
b) beneficiano delle esenzioni generali di cui all'articolo 32.
Art. 32
I divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:
a) agli esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'allegato VIII, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie segnalate siano marcati secondo le disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1 del presente reglamento;
b) ad esemplari di specie vegetali riprodotti artificialmente;
c) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni ai sensi dell'articolo 2, lettera w), del regolamento (CE) n. 338/97.
In tali casi non è richiesto alcun certificato.
Art. 33
1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a questo fine da un organo di gestione, a condizione che questi tengano registri dell'allevamento da presentare, a richiesta, all'organo di gestione competente. Questi certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura: "Certificato valido unicamente per i seguenti taxa:...".
2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere d) e h), del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possono predisporre certificati prestampati per coloro che hanno ottenuto da un organo di gestione l'autorizzazione a vendere, sulla base di tali certificati, esemplari morti allevati in cattività o un numero limitato di esemplari legalmente prelevati dall'ambiente naturale nella Comunità, a condizione che ciascuna di queste persone soddisfi i seguenti requisiti:
a) tenga un registro da presentare, a richiesta, al competente organo di gestione e che specifichi i particolari degli esemplari o delle specie venduti, la causa della loro morte (se nota), le persone dalle quali sono stati acquistati e alle quali sono stati venduti;
b) presenti ogni anno all'organo di gestione competente una breve relazione che specifichi le vendite effettuate durante l'anno, il tipo e il numero degli esemplari, le specie interessate e le modalità di acquisizione degli esemplari.
Capo VI. Marcatura degli esemplari
Art. 34
1. I certificati ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 sono rilasciati per i vertebrati vivi soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono state osservate le disposizioni pertinenti dell'articolo 36 del presente regolamento.
2. Le licenze d'importazione per gli esemplari indicati di seguito sono rilasciate soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono stati marcati in conformità delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 4:
a) esemplari derivanti da un'attività di riproduzione in cattività approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
b) esemplari derivanti da un'attività di allevamento approvata dalla conferenza delle parti della convenzione;
c) esemplari di una popolazione di una specie iscritta nell'appendice I della convenzione, per la quale la conferenza delle parti della convenzione abbia approvato una quota di esportazione;
d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavate da esse di lunghezza superiore a 20 cm e di peso superiore a 1 kg;
e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene ed altre parti di coccodrilli, grezze, conciate e/o finite ed altre parti di tale animale che siano esportate nella Comunità e pelli e fianchi interi, grezzi, conciati o finiti che siano riesportati nella Comunità;
f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti ad una esposizione itinerante di animali vivi;
g) tutti i contenitori primari (barattoli, vasi o scatole in cui il caviale sia direttamente imballato) il cui contenuto superi i 249 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate su ciascun contenitore primario importato nella Comunità dal paese di origine;
h) i contenitori primari di contenuto inferiore a 250 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate sui contenitori secondari, comprendenti una descrizione del contenuto importato nella Comunità dal paese di origine.
Art. 35
1. I certificati di riesportazione per esemplari, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a d) ed f), che non siano stati modificati in modo sostanziale sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le marcature originali sono intatte.
2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interi di coccodrilli, grezzi, conciati e/o finiti sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che le targhette o contrassegni originali sono intatte o, se rimosse o perdute, che gli esemplari sono stati marcati con un contrassegno o targhetta per la riesportazione.
3. I certificati di esportazione per i seguenti esemplari sono rilasciati soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo di gestione competente la prova che gli esemplari sono stati marcati in conformità dell'articolo 36, paragrafo 4:
a) tutti i contenitori primari (barattoli, vasi o scatole in cui il caviale sia direttamente imballato) di contenuto superiore a 249 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate su ciascun contenitore primario;
b) i contenitori primari di contenuto inferiore a 250 grammi di caviale, come indicato da etichette non riutilizzabili applicate sui contenitori secondari, compresa una descrizione del contenuto.
Art. 36
1. Agli effetti dell'articolo 34, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati nei modi previsti dal paragrafo 5 oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784:1996 (E) e 11785:1996 (E);
b) i vertebrati vivi, ad esclusione degli uccelli nati e allevati in cattività, sono marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784:1996 (E) e 11785:1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.
2. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono, al momento del rilascio del certificato, l'innocua applicazione di un metodo di marcatura. In tal caso, il suddetto organo annota la circostanza nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.
3. Gli esemplari contrassegnati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784:1996 (E) e 11785:1996 (E) prima del 1o gennaio 2002, oppure con uno dei metodi di cui al paragrafo 1 prima del 1o giugno 1997, ovvero in ottemperanza alle disposizioni del paragrafo 4 prima della loro introduzione nella Comunità, si reputano marcati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
4. Gli esemplari di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 35 sono marcati in conformità del metodo approvato o raccomandato dalla conferenza delle parti della convenzione per gli esemplari interessati.
5. Gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati mediante inanellatura della zampa recante una marcatura individuale, cioè mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non sia stato temprato in nessun modo, di diametro tale da non poter essere tolto dalla zampa dell'uccello quando questa sia pienamente sviluppata dopo esservi stata applicata nei primi giorni di vita dell'animale e che sia stato fabbricato industrialmente a tale scopo.
Art. 37
Qualora nel territorio della Comunità la marcatura di animali vivi richieda l'applicazione di un contrassegno, targhetta, nastro, anello o altro dispositivo, la marcatura di parte del corpo dell'animale ovvero l'impianto di radiosegnalatori a microcircuito, essa viene eseguita tenendo nella dovuta considerazione la cura, il benessere e il comportamento naturale degli esemplari.
Art. 38
1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono i metodi di marcatura approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 36.
2. Le informazioni complete contenute in una marcatura sono riportate su ogni licenza e certificato relativi all'esemplare, qualora tale documento sia richiesto dal presente regolamento.
Capo VII. Rapporti e informazioni da trasmettere
Art. 39
1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni e riesportazioni dalla Comunità che abbiano avuto luogo sulla base di licenze e di certificati rilasciati dai rispettivi organi di gestione, indipendentemente dal luogo effettivo di introduzione o di esportazione o riesportazione. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle specie di cui agli allegati A, B e C del medesimo con riferimento ad un anno civile, prima del 15 giugno dell'anno successivo, in forma computerizzata e nell'osservanza degli "Orientamenti per la preparazione e la presentazione dei rapporti annuali CITES" emanati dal segretariato della convenzione. I rapporti includono le informazioni relative alle spedizioni sequestrate e confiscate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono presentate nelle due parti distinte seguenti:
a) la prima, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni degli esemplari di specie indicate nelle appendici della convenzione;
b) la seconda, relativa alle importazioni, esportazioni e riesportazioni di esemplari delle altre specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e all'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato D.
3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gli Stati membri conservano, nella misura del possibile, le registrazioni delle percentuali degli esemplari di specie iscritte negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti al momento della loro introduzione nella Comunità.
4. Per ciascun anno civile, le registrazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate alla Commissione, suddivise per ciascuna specie e per paese di esportazione o riesportazione, prima del 15 giugno dell'anno successivo.
5. Nelle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97 devono specificarsi le misure legislative, regolamentari e amministrative emanate per l'attuazione e l'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 e del presente regolamento.