Sez. 5, Sentenza n. 8135 del 26/03/1976 Ud. (dep. 16/07/1976) Rv. 134148 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DEL DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE- INDICAZIONE DEL LUOGO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DEL DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE- INDICAZIONE DEL LUOGO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Con la elezione di domicilio presso il difensore l'imputato vuole garantirsi che giunga a quest'ultimo ogni notizia relativa al processo che lo riguarda; di conseguenza e la persona del difensore che va presa in considerazione per la notificazione degli Atti e non gia il luogo, che puo essere successivamente diverso da quello in cui egli aveva il suo studio al momento della elezione. Ne deriva che l'indicazione del luogo non e elemento essenziale della dichiarazione di elezione di domicilio, dovendo esso intendersi sempre quello del domiciliatario. La sua Mancanza pertanto non comporta l'invalidita della elezione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)