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Sez. 2, Sentenza n. 5196 del 20/02/1979 Ud. (dep. 02/06/1979) Rv. 142174 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142174-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*

Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice indichi quelle circostanze che egli ritenga prevalenti e atte a legittimare o meno la concessione del beneficio, il quale puo essere negato anche in presenza di elementi favorevoli addotti dalla difesa, se il giudice, anche implicitamente, non li consideri decisivi nel caso esaminato, ritenendo di dare prevalenza ad elementi di opposta significazione o di predominante rilievo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)