Sez. 1, Sentenza n. 444 del 18/02/1972 (Rv. 356375 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile la domanda riconvenzionale, proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado in violazione del principio della preclusione di domande nuove in appello stabilito dall'art 345 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)