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Sez. 5, Ordinanza n. 28355 del 05/11/2024 (Rv. 672637-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenze derivanti da vendita di terreni edificabili - Tassazione separata - Ambito applicativo - Terreni già edificati - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672637-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In materia di imposte sui redditi, il presupposto applicativo dell'art. 67, lett. b), del TUIR, è costituito dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, per cui non vi può rientrare la cessione un terreno su cui sorge già un edificio, anche quando risulta presentata una domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile, risultando irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva riconosciuto soggetta a tassazione separata la plusvalenza accertata in seguito all'alienazione di un immobile, per il quale era stata già rilasciata l'autorizzazione alla sua demolizione e ricostruzione con una maggiore cubatura, applicando in via estensiva quanto previsto dall'art. 67 del TUIR, sulla base della considerazione che l'effettivo oggetto della compravendita era costituito dal terreno e non dal vetusto fabbricato).

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)