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Sez. 2, Sentenza n. 5236 del 09/10/1979 (Rv. 401832 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401832-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*

La rimessione al primo giudice per la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, di cui all'art 354 cod proc civ, puo essere disposta pur in Mancanza di impugnazione sul punto, in quanto la mancata integrazione del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e puo essere denunciata, per la prima volta, anche in Sede di legittimita. (V 4558/76, mass n 383286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)