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Sez. 6, Sentenza n. 27100 del 26/05/2015 Cc. (dep. 26/06/2015) Rv. 265654 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Esecuzione delle operazioni tramite virus informatico - Attivazione del microfono di apparecchio telefonico smartphone - Legittimità - Condizioni - Decreto autorizzativo - Contenuto - Individuazione.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265654-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

L'intercettazione di conversazioni tramite il c.d. agente intrusore, che consente la captazione "da remoto" delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il c.d. virus informatico, del microfono di un apparecchio telefonico smartphone, dà luogo ad un'intercettazione ambientale che può ritenersi legittima, ai sensi dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 15 Cost., solo quando il decreto autorizzativo individui con precisione i luoghi in cui espletare l'attività captativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)