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Sez. L, Sentenza n. 468 del 20/01/1979 (Rv. 396588 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO ED ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER L'INADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - "UFFICIO DELL'ENTE" - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396588-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO ED ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER L'INADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - "UFFICIO DELL'ENTE" - NOZIONE.*

Per ufficio dell'ente, ai fini dell'individuazione del pretore del luogo in cui esso ha Sede, cui spetta la Competenza, a norma dell'art 444, terzo comma cod civ, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, deve intendersi l'ufficio provinciale dell'ente, il quale e fornito di poteri di rappresentanza e costituisce il luogo dove il datore di lavoro deve adempiere a quegli incombenti (denuncia nominativa dei lavoratori, pagamento dei contributi) la cui inosservanza da luogo alle controversie di cui alla norma citata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)