Disciplina dell'apprendistato
Testo in vigore al
Art. 2
1. Sono escluse dalla applicazione del presente decreto:
a) le aziende industriali o commerciali nelle quali sono soltanto occupati come apprendisti parenti non oltre il terzo grado del datore di lavoro;
b) le aziende gestite dallo Stato e da Enti pubblici non inquadrati sindacalmente;
c) le imprese di trasporto e di comunicazioni elettriche;
d) la pesca, eccettuati gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti di essa;
e) le aziende di credito, di assicurazione e appaltatrici di servizi tributari;
f) l'agricoltura, fatta eccezione per quelle aziende che occupano apprendisti per la parte della loro attivita' relativa alla trasformazione dei prodotti.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le Corporazioni competenti, possono essere escluse dalla applicazione del presente decreto quelle categorie di aziende per le quali non si ritenga necessario l'addestramento di apprendisti.
Art. 4
1. Chi intende di essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.
Art. 5
1. Puo' essere iscritto negli elenchi per apprendisti chi abbia superato i 14 anni di eta' e non quella massima che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro, abbia l'attitudine fisica necessaria da accertarsi mediante visita medica e possieda il certificato di compimento della quinta classe elementare.
Art. 6
1. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento.
2. Sara' data la preferenza a quelli che sono provvisti di una licenza di scuola tecnica, o di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente all'azienda presso cui saranno assunti o dei corsi di primo addestramento previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
3. A parita' di titoli previsti dal comma precedente saranno prescelti gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, gli appartenenti a famiglia numerosa e gli iscritti alla «Giuventu' italiana del Littorio».
Art. 7
1. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione competente, puo' essere fissato per rami di attivita' nell'industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate localita' ed a categorie di aziende, il numero degli apprendisti da assumere in relazione al numero degli operai occupati ed alle possibilita' di provvedere alla formazione professionale degli apprendisti.
2. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' da osservarsi dai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi loro imposti e potra' essere previsto un contributo da versarsi dai datori di lavoro per ogni apprendista non assunto, e da destinarsi ai fini della formazione professionale dei lavoratori.
Art. 8
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di curare, o di far curare dai suoi dipendenti, l'addestramento pratico dell'apprendista
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato;
c) di retribuire le prestazioni dell'apprendista;
d) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la formazione professionale dei lavoratori, a sensi dell'art. 21 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, sui corsi predetti.
2. In deroga alla norma di cui alla lettera c) le aziende artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore a sei mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria per il loro addestramento professionale una particolare capacita' tecnica.
Art. 9
1. L'apprendista ha l'obbligo di frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori secondo le disposizioni stabilite dal R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, sui corsi predetti.
Art. 10
1. I contratti collettivi di lavoro o le norme obbligatorie previste dall'art. 44, lettera d) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, stabiliranno per le singole categorie:
a) la durata dell'apprendistato e una riduzione gradualmente adeguata di essa per coloro che abbiano la licenza di scuola tecnica di indirizzo corrispondente alla attivita' esplicata dall'apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attivita', e per coloro che abbiano frequentato i corsi di primo addestramento previsti dal Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380;
b) la durata massima del periodo di prova degli apprendisti;
c) la durata giornaliera del lavoro degli apprendisti, in essa compreso il tempo per gli insegnamenti che si svolgeranno nei corsi per la formazione professionale dei lavoratori;
d) la misura della retribuzione dovuta agli apprendisti;
e) le disposizioni da osservarsi in calo di risoluzione del rapporto di apprendistato, fermo rimanendo che il periodo di addestramento gia' compiuto in una azienda sara' computato presso una nuova azienda ai fini del completamento del periodo prescritto di apprendistato, sempreche' l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una interruzione superiore a quella fissata dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme obbligatorie suindicate.
Art. 11
1. I lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi per la formazione professionale, di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, sui corsi predetti, debbono essere preferiti per le assunzioni alle funzioni per le quali hanno superato la prova d'idoneita' stabilita per i corsi stessi.
2. Per avere titolo alla preferenza di cui al comma precedente, i lavoratori dovranno far tenere all'Ufficio di collocamento il certificato rilasciato dal corso da essi frequentato.
Art. 12
1. Le controversie individuali derivanti dai rapporti di apprendistato sono decise secondo le norme del Regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.
Art. 13
1. I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 50 a L. 100 per le contravvenzioni all'obbligo previsto dall'art. 6 per l'assunzione degli apprendisti attraverso gli Uffici di collocamento;
b) con l'ammenda di una somma pari, nella misura minima, al contributo da versarsi per ogni apprendista non assunto, e nella massima al doppio del contributo quando non assumano il numero di apprendisti stabilito dal decreto Ministeriale previsto all'art. 7 o non ottemperino al pagamento del contributo predetto.
Art. 14
1. Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado ovvero prima del decreto di condanna, puo' presentare domanda di oblazione all'Ispettorato corporativo che determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita prefiggendo il termine per effettuare il pagamento.
Art. 15
1. Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto puo' essere inscritto negli elenchi per apprendisti dagli Uffici di collocamento chi possieda il certificato degli studi elementari inferiori, fermi restando gli altri requisiti prescritti per la iscrizione.
Art. 16
1. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 21 settembre 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lantini - Bottai - Solmi
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 116. - Mancini.