Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Testo in vigore al
Art. 36 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.
2. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 33 e del precedente articolo 34.
3. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sara' integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
4. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
5. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
6. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.
Art. 37 Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
1. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
2. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.
3. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35.
4. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
5. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.4
Art. 38 Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali
1. Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 20.
2. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualita' di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.1
3. Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 37.
4. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.4
Art. 39 Insegnanti di libere attivita' complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici
1. Agli insegnanti di libere attivita' complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalita' da tali articoli previste.
Art. 40 Passaggi di ruolo
1. Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo articolo 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente articolo 33, comma quarto, nel posto che e' stato ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.
Capo IV. Particolari categorie di personale docente
Art. 41 Esperti negli istituti tecnici e professionali
1. Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 33, quinto comma.
2. Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attivita' pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma, e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.
3. Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attivita' pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento, scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.
4. Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva ed ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto.
5. Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo 35.
6. L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.
7. Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attivita' che svolgevano in qualita' di esperti.
Art. 42 Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali
1. Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti l'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attivita' complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attivita' complementari contemplati dall'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo 41, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.
Art. 43 Docenti di educazione fisica senza titolo
1. I docenti di educazione fisica e di attivita' ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
2. Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.5
3. L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
4. I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
5. I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
6. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
7. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 44 Norme particolari per docenti di educazione musicale
1. I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
2. Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
3. Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
4. Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
6. I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
7. I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
8. Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 45 Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche nella medesima classe di concorso
1. Agli insegnanti delle materie gia' comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.
2. Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso articolo 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: "Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio". A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale e' modificata in: "Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali". Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate "Tecnologia odontotecnica"; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso XXII-bis denominate "Disegno e modellazione odontotecnica"; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.
4. Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformita'. Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente articolo 1.
Art. 46 Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare
1. Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonche' agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30.
2. Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
3. Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.
Art. 47 Soppressione della scuola popolare
1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326, e' abrogato. E' autorizzato il completamento dei corsi programmati per l'anno scolastico 1981-1982.
Capo V. Immissione in ruolo del personale educativo
Art. 48 Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali
1. Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.
2. Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 1980-81 o 1981-82 abbia svolto servizio in qualita' di istitutore ed assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 , si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 31.
Capo VI. Immissione in ruolo del personale non docente
Art. 49 Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie
1. Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre 1982.
2. L'assegnazione della sede di servizio sara' disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalita' analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.
3. Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso.
4. Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attivita' presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianita' possedute.
Art. 50 Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria
1. Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.
2. L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalita' previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, e' mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.
4. L'assegnazione della sede di servizio sara' disposta in ambito provinciale, secondo modalita' analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.
5. Il presente articolo si applica altresi' al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, numero 1607, e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.
Art. 51 Norme particolari riguardanti il personale non docente
1. Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
2. Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche' il personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, puo' chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.
3. Il predetto personale e' inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.
4. Il soprannumero di cui al comma precedente e' assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini della attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.
5. Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e' valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Art. 52 Passaggio nei ruoli statali di personale non docente
1. Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso e' destinato all'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
2. L'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
3. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica, che svolgano attivita' di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
Capo VII. Personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 53 Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo
1. Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.
2. Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli ami, scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3123.
4. I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981.
5. Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarita' non venga istituito, il docente e' utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarate corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo e' utilizzato in attivita' didattiche integrative.
7. Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.
8. A partire dall'anno scolastico 1982-1983 le modalita' di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.
Art. 54 Assistenti dei licei artistici
1. I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.
2. A partire dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.
3. Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.
4. Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva e' assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 37.
5. Il personale contemplato nei precedenti commi e' mantenuto in servizio in qualita' di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti.
6. Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione ne' la conseguano per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 55 Assistenti delle Accademie di belle arti
1. E' indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle Accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
2. Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attivita' artistica e professionale, nonche' i relativi punteggi.
3. Le graduatorie del concorso conservano validita' fino a quando non verra' modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili, ogni anno.
4. La partecipazione al concorso riservato e' limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante e' titolare e a non piu' di un'altra materia.
Art. 56 Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza
1. E' istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.
2. L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma e' fissato in una unita' per ogni 100 allievi.
3. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.
4. Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.
5. Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, e' soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: "e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado decimo".