diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2586 del 28/04/1981 (Rv. 413360 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - VAGLIA CAMBIARIO COMUNE - IN BIANCO - COMPLETAMENTO DEL TITOLO DA PARTE DEL PRENDITORE - ECCEZIONE DI DIFFORMITA DI TALE COMPLETAMENTO RISPETTO ALLE CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE DI RIEMPIMENTO - DEDUCIBILITA AD OPERA DELL'EMITTENTE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI EMISSIONE DEL VAGLIA SENZA INDICAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA SCADENZA PER UN EVENTUALE CREDITO FUTURO DELL'ORDINATARIO IN RELAZIONE AD UN RAPPORTO ESISTENTE TRA LE PARTI.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413360-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - VAGLIA CAMBIARIO COMUNE - IN BIANCO - COMPLETAMENTO DEL TITOLO DA PARTE DEL PRENDITORE - ECCEZIONE DI DIFFORMITA DI TALE COMPLETAMENTO RISPETTO ALLE CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE DI RIEMPIMENTO - DEDUCIBILITA AD OPERA DELL'EMITTENTE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI EMISSIONE DEL VAGLIA SENZA INDICAZIONE DELL'IMPORTO E DELLA SCADENZA PER UN EVENTUALE CREDITO FUTURO DELL'ORDINATARIO IN RELAZIONE AD UN RAPPORTO ESISTENTE TRA LE PARTI.*

L'emittente di un vaglia cambiario in bianco (in tutto o in parte), al quale sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, puo eccepire la difformita del completamento rispetto alle clausole della convenzione di riempimento, fornendo la relativa prova non soltanto sul contenuto di detta convenzione, ma anche in ordine alla violazione di essa per il modo in cui il completamento del vaglia cambiario e stato effettuato. Con la conseguenza che - nel caso che tale vaglia sia stato emesso, senza indicazione dell'importo e della scadenza, per un eventuale credito futuro dell'ordinatario in relazione ad un rapporto esistente tra le parti ed in previsione della sua evoluzione - la prova deve concernere anche il mancato sorgere del credito ovvero, se questo sia effettivamente venuto ad esistenza, l'ammontare e le condizioni di esigibilita di esso, in modo che risulti la pretesa violazione della convenzione di riempimento, dovendo la completezza della prova estendersi a tutti gli elementi del credito incorporato nel contestato documento cambiario. (V 595/77, mass n 384142).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 14, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)