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Sez. L, Sentenza n. 2879 del 21/07/1975 (Rv. 376918 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - MANSIONI DEL DIRIGENTE - MANSIONI DELL'IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - CRITERIO DISCRETIVO - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA QUALIFICA DA RICONOSCERE AL DIRETTORE DI UN'AGENZIA DI STAMPA APPARTENENTE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376918-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - MANSIONI DEL DIRIGENTE - MANSIONI DELL'IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - CRITERIO DISCRETIVO - FATTISPECIE IN ORDINE ALLA QUALIFICA DA RICONOSCERE AL DIRETTORE DI UN'AGENZIA DI STAMPA APPARTENENTE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI.*

Il criterio per differenziare le mansioni del dirigente, da quelle dell'impiegato con funzioni direttive, sta non nell'esistenza o meno dell'autonomia nelle decisioni o nella supremazia gerarchica, che esistono in entrambe le mansioni, ma nel loro grado di estensione, piu ampia per il dirigente e meno ampia per l'impiegato, e, soprattutto, nel potere del dirigente, e non dell'impiegato, di influire sulla vita dell'impresa sia all'interno sia nei rapporti con i terzi: va, pertanto, cassata con rinvio la sentenza del merito che abbia qualificato come dirigente un dipendente della federazione italiana consorzi agrari, dopo averne accertato i poteri di autonomia e di supremazia gerarchica, senza tuttavia stabilire se la sua qualita di direttore di un'Agenzia di stampa, di fatto (seppur non formalmente) appartenente alla federazione, e del 'notiziariò della medesima, comportasse la possibilita di determinare effettivamente le scelte dell'ente, sia all'interno di esso sia verso i terzi. (V 1795/74, mass n 369984; 3163/73, mass n 366963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)