Sez. 4, Sentenza n. 11111 del 09/07/1984 Ud. (dep. 14/12/1984) Rv. 167081 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO - DIVIETO DI PRESENZA DEGLI OPERAI NEL CAMPO DI AZIONE DELL'ESCAVATRICE E SUL CIGLIO DEL FRONTE DI ATTACCO - RIFERIBILITÀ DEL DIVIETO SIA AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE A QUELLI AUTONOMI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - SPLATEAMENTO E SBANCAMENTO - DIVIETO DI PRESENZA DEGLI OPERAI NEL CAMPO DI AZIONE DELL'ESCAVATRICE E SUL CIGLIO DEL FRONTE DI ATTACCO - RIFERIBILITÀ DEL DIVIETO SIA AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE A QUELLI AUTONOMI - FATTISPECIE.*
La prescrizione contenuta nel terzo comma dell'art. 12 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, secondo cui nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di Azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco, si riferisce sia ai lavoratori subordinati dipendenti dell'imprenditore, sia a quelli autonomi che per ragioni di lavoro devono servirsi degli impianti del cantiere o comunque devono praticarlo, in quanto anche costoro hanno il diritto di svolgere le loro mansioni in condizioni di sicurezza. (fattispecie di infortunio sul lavoro occorso, in dipendenza delle violazioni dell'indicata disposizione di legge, ad un autista, lavoratore autonomo, avente l'incarico di prelevare ed asportare con il proprio veicolo il terreno di risulta).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 12 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)