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Sez. L, Sentenza n. 4492 del 30/07/1979 (Rv. 400992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRIBUTI PER IL FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DA IMPRESE AEROPORTUALI).*
Stato
decisa il 1979-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (CONTRIBUTI PER IL FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DA IMPRESE AEROPORTUALI).*

Il controllo di legittimita sugli Atti negoziali, fra i quali vanno annoverati, nel vigente ordinamento, i contratti collettivi postcorporativi non resi efficaci erga omnes, non puo andare oltre la ricerca, nella decisione impugnata, di eventuali violazione delle regole legali di ermeneutica. (in applicazione del suddetto principio, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito per la quale le quote di contributo al fondo di previdenza dovute dal datore di lavoro e dai dipendenti ai sensi degli articoli 5, 6 e 31 del CCNL in vigore dall'1 febbraio 1970 per i dipendenti da imprese aeroportuali andavano calcolate sulla base della sola retribuzione tabellare non comprendente le competenze aggiuntive, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 01/02/1970 num. 5, Contr. Coll. 01/02/1970 num. 6, Contr. Coll. 01/02/1970 num. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)