Sez. 6, Sentenza n. 65 del 10/01/2000 Cc. (dep. 12/07/2000) Rv. 216707 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Stato di carcerazione del prevenuto - Interruzione del rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni - Conseguenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione e di estensione alle persone conviventi col prevenuto delle decadenze e dei divieti di cui all'art. 10, primo e secondo comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575, il requisito della convivenza non equivale esclusivamente a quello della materiale coabitazione, ma risulta da un coacervo di elementi di valutazione(quale la condivisione di affetti, di interessi e di cose che fanno capo ad un luogo di abituale vita comune) il cui positivo riscontro non trova ostacolo nelle limitazioni contingenti che possano derivare da provvedimenti cogenti dell'autorità giudiziaria, come lo stato di carcerazione.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)