Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 20/11/1969 (Rv. 344066 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - LIMITI DI AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - LIMITI DI AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE.*
Il mutamento della 'causa petendì in appello e inibito quando involga una trasformazione obiettiva del contenuto della domanda, ovvero uno spostamento ed una alterazione dell'ambito della controversia, sottoponendo al giudice una situazione di fatto totalmente diversa da quella originariamente dedotta. (nella specie, si e ritenuto che ricorresse 'mutatio libellì vietata in appello, perche si era chiesta in tale grado l'affermazione di responsabilita del padrone ex art 2049, mentre in primo grado si era chiesta l'affermazione della responsabilita per fatto proprio del commesso).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)