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Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

Testo in vigore al

Art. 128

1. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitu'. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Art. 129

1. Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate.

2. La costruzione di tali impianti e' approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

3. Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonche' quelle del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.

Capo III. Esercizio degli impianti elettrici.

Art. 130

1. E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio:

  1. a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche;

  2. b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

  3. c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, e' punito a termini dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro e' soggetto alle pene dell'art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Art. 131

1. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Art. 132

1. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccita' o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facolta' di promuovere e coordinare nelle Provincie interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuita' di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

2. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie Provincie interessate.

Capo IV. Importazione ed esportazione di energia elettrica.

Art. 133

1. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Art. 134

1. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

2. Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione.21

Art. 135

1. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica puo' essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita.

2. La durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

3. L'indennizzo e' determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore.

4. Il decreto di revoca puo' essere impugnato solo per quanto ridetta la misura delle indennita', mediante ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. La revoca dell'autorizzazione puo' aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione e' stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Art. 136

1. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno e' soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre.2

2. L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 e' esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata.

3. Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

Art. 137

1. E' in potesta' del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtu' di contratti stipulati prima del 1927, hanno facolta' ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

Titolo IV. Contenzioso.

Capo I. Giurisdizione.

Art. 138

1. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche:

2. 1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova;

3. 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia;

4. 3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste;

5. 4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze;

6. 5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona;

7. 6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro;

8. 7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina;

9. 8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari.

10. Il Tribunale e' costituito da una sezione della Corte di Appello designata dal primo presidente, alla quale sono aggregati tre funzionari del Genio Civile designati dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e nominati, con decreto Reale, su proposta del Ministro Guardasigilli.

11. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

12. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

13. I Tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del Genio Civile.

Art. 139

1. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

2. Esso e' composto di:

  1. a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione;

  2. b) quattro consiglieri di Stato;

  3. c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione;

  4. d) tre tecnici, membri effettivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non aventi funzione di amministrazione attiva.

3. In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).

4. I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, i membri tecnici dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

5. Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

6. Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1949, N. 18.

8. Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila.6

9. Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

10. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria.

11. Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo.

12. Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma.

Art. 140

1. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

  1. a) le controversie intorno alla demanialita' delle acque;

  2. b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;

  3. c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

  4. d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque.

2. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennita' prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;

  1. e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorita' amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;

  2. f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Art. 141

1. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorita' amministrativa.

2. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio.

3. Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Art. 142

1. Al Tribunale Superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche.

2. Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Art. 143

1. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche:

  1. a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;33

  2. b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonche' contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorita' amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

F;33

  1. c) i ricorsi la cui cognizione e' attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti.33

3. Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioe' con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.

Art. 144

1. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresi' per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Art. 145

1. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, e' fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa.

2. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.

3. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.

4. Un originale della relazione e' dato all'interessato e l'altro e' rimesso all'autorita' che ha emanato l'ordine della notificazione.

5. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura civile, relative alla notificazione della citazione.

Art. 146

1. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Capo II. Norme di procedura.

Art. 147

1. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze cosi' del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Art. 148

1. Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.