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Sez. 2, Sentenza n. 52 del 03/01/1995 (Rv. 489508 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Mancata tempestiva eccezione - Presunzione di ritualità.
Stato
decisa il 1995-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489508-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

I documenti che il giudice di merito ha preso in esame nella sentenza debbono considerarsi ritualmente prodotti quando sia mancata una tempestiva eccezione della parte in sede di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)