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Sez. 2, Sentenza n. 10561 del 02/08/1994 Ud. (dep. 10/10/1994) Rv. 200273 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Rifiuti tossici e nocivi conferiti a terzi - Omessa annotazione in apposito registro - Natura di reato proprio - Delega di funzioni - Delegato - Responsabilità.
Stato
decisa il 1994-08-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200273-01

Sanità pubblica - In genere

Ha natura di reato proprio la contravvenzione di omessa annotazione per i rifiuti tossici e nocivi conferiti a terzi, in apposito registro di tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto. Esso è infatti ascrivibile al legale rappresentante. Può tuttavia essere chiamato a rispondere dell'illecito anche colui che non possieda la qualifica predetta, ma che eserciti in concreto (in base a delega o ad interna ripartizione delle competenze nell'ambito di enti di rilevanti dimensioni) le funzioni a questa sottese, avendo assunto la titolarità dei relativi poteri e doveri.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 9 octies CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)