Sez. 1, Sentenza n. 27378 del 12/12/2005 (Rv. 585166 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Banca girataria per l'incasso - Accreditamento dell'importo del titolo direttamente al procuratore infedele del girante con violazione dell'obbligo di diligenza nella verifica dei poteri di detto procuratore - Responsabilità della banca nei confronti del prenditore - Configurabilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA
In tema di assegno bancario, è configurabile la responsabilità extracontrattuale della banca negoziatrice, girataria per l'incasso, allorché abbia consentito al procuratore infedele del legittimo prenditore di operare oltre i limiti della procura, permettendogli, mediante l'accreditamento dell'importo del titolo girato per l'incasso direttamente sul di lui conto personale, di realizzare l'indebita appropriazione in danno del legittimo prenditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)