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REGOLAMENTO (CE) N. 355/94 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio4, prevede che sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

considerando che ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 918/83 il valore complessivo delle merci che possono beneficiare della franchigia non deve superare, per ciascun viaggiatore, 45 ECU; che, conformente all'articolo 47, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre tale importo a 23 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni;

considerando che è necessario tener conto delle misure a favore dei viaggiatori suggerite dalle organizzazioni internazionali specializzate, in particolare di quelle contenute nell'allegato F. 3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che questi obiettivi potrebbero essere raggiunti aumentando le franchigie;

considerando che occorre prevedere, per un periodo limitato, una deroga a favore della Repubblica federale di Germania, tenuto conto delle difficoltà economiche che possono derivare dagli importi delle franchigie, con particolare riferimento al traffico dei viaggiatori che entrano nel territorio di detto Stato membro attraverso le frontiere terrestri che lo collegano a paesi diversi dagli Stati membri e dai paesi membri dell'EFTA o tramite navigazione costiera in provenienza da detti paesi;

considerando i particolari legami esistenti tra la Spagna continentale e Ceuta e Melilla,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

1.

Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 47

Per merci diverse da quelle elencate nell'articolo 46, la franchigia di cui all'articolo 45 è accordata, per ciascun viaggiatore, nei limiti di un valore complessivo di 175 ECU.

Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 90 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni.»

2.

È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 47 bis

1. In deroga all'articolo 47, primo comma, la Spagna è autorizzata ad applicare, sino al 31 dicembre 2000, una franchigia di 600 ECU all'importazione delle merci in questione provenienti da Ceuta e da Melilla che entrano nel territorio doganale di detto paese, quale definito all'articolo 3 paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario5

2. In deroga all'articolo 47, secondo comma, la Spagna ha la facoltà, per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni, di ridurre la suddetta franchigia fino a 150 ECU.»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1994.

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003 per le merci importate dai viaggiatori che entrano nel territorio tedesco o nel territorio austriaco attraverso una frontiera terrestre che li collega a paesi diversi dagli Stati membri o dai membri dell'EFTA oppure, se del caso, tramite la navigazione costiera in provenienza da tali paesi.

Tuttavia, questi Stati membri applicano alle importazioni effettuate dai viaggiatori di cui al secondo comma una franchigia non inferiore a 100 ecu, a decorrere dal 1o gennaio 1999. Essi procedono congiuntamente all'aumento graduale di questo importo per applicare alle predette importazioni, entro il 1o gennaio 2003, il limite in vigore nella Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU