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Sez. 3, Sentenza n. 30141 del 14/06/2002 Ud. (dep. 29/08/2002) Rv. 222191 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Tecnico del Comune che abbia apposto il visto sulle licenze edilizie - Efficienza causale di tale condotta rispetto alla determinazione dell'evento lesivo - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222191-01

EDILIZIA - IN GENERE

Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato di lottizzazione abusiva del tecnico comunale che, in funzione di capo della Ripartizione edilizia privata, abbia apposto il visto sulle licenze edilizie, in quanto detta condotta, conferendo una valutazione positiva all'operato dei funzionari all'uopo preposti, si inserisce con efficacia eziologica nella determinazione dell'evento lesivo, costituendo una tappa necessaria nell'iter procedimentale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)