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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12659 del 19/05/2017 (Rv. 644240 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Immobili rurali - Esenzione dall’ICI - Presentazione di domanda di variazione catastale non ai sensi e secondo le modalità dell’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 - Effetti dal quinquennio antecedente detta presentazione - Esclusione - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2017-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644240-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la domanda di variazione catastale non presentata secondo le modalità previste dall’art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011) non può produrre effetti dal quinquennio antecedente come stabilito da detta norma, sicché, ai fini del trattamento esonerativo, assume rilevanza l’oggettiva classificazione catastale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/12/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 23, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)