Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 7
1. Le facolta' di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, cosi' come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.
Art. 8
1. Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1 ottobre 1978 nel profilo professionale di tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente articolo 6, primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e sara' fissata la ripartizione dei posti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.
Art. 9
1. Il titolo IV dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
2. Sono altresi' soppresse tutte le altre norme dello stato giuridico che prevedono particolari conseguenze in funzione dell'attribuzione dei giudizi di qualificazione.
3. Non e' ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il personale del settore degli uffici di tutte le categorie ed il personale appartenente a tutti i profili professionali della sesta categoria sottoposto a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione piu' grave della multa ovvero per mancanza recidiva, nell'anno, di altra gia' punita con la multa, con esclusione, per il personale della sesta categoria dei settori dell'esercizio, delle mancanze configurate agli articoli 112 h) e 113 h) dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' del pari ammesso all'accertamento professionale per il passaggio alla categoria superiore il rimanente personale sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze che comportino l'irrogazione della retrocessione o sanzione piu' grave. La non ammissione ha luogo anche a seguito di procedimento penale salvo che il direttore del servizio personale disponga diversamente.
4. I dipendenti medesimi non sono esclusi dagli accertamenti professionali se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano gia' iniziato le prove di accertamento, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore del servizio personale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito la promozione viene deliberata con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
5. In caso di esclusione dall'accertamento, i dipendenti vengono ammessi al primo accertamento professionale successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare.
6. Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso con il proscioglimento da ogni addebito si da' corso alla deliberazione relativa al passaggio di categoria anche in soprannumero salvo riassorbimento con la decorrenza dell'accertamento professionale da cui i dipendenti erano stati esclusi.
7. La stessa procedura si applica nei confronti di dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione.
8. Nei confronti del personale appartenente alla settima categoria dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo r.e. e di ispettore capo superiore r.e., il giudizio di qualificazione e' ammesso ai soli fini della nomina a primo dirigente, in base alle vigenti norme.
9. E' ammesso il rapporto informativo nei confronti del personale in prova ai fini del conseguimento della nomina a stabile.
10. Con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, verra' stabilito il tipo ed il contenuto di tale rapporto informativo.
Art. 10
1. Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.
2. L'accertamento professionale di cui al precedente comma puo' consistere in esami di idoneita', abilitazioni, concorsi interni per esami - questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianita' minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianita' minima prevista. I contenuti e le modalita' relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore e' ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianita' minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N. 564.
4. Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potra' essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1 ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sara' attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.
5. Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, e' valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianita' maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.
6. Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facolta' di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianita' maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 e' riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facolta' di opzione.
7. Non e' consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle navi traghetto.
8. In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5.
9. Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalita' per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianita' minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverra' secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.
11. La qualifica di capo squadra manovali e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di operaio.
12. La qualifica di assistente viaggiante e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di conduttore.
13. Le qualifiche di assistente capo, gestore capo, gestore di la classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione.
14. Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, il profilo professionale di segretario.
15. In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 10 luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all'articolo 12 della legge 1 giugno 1977, n. 276.
16. In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.
17. Ai fini del calcolo dell'anzianita' restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n.
18. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396.
19. Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1 ottobre 1978.
20. Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta ad osservare il disposto dell'articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11
1. La decorrenza delle promozioni da attribuire agli idonei dei concorsi interni per le qualifiche di cui al quadro 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, conclusi in data anteriore ai 7 dicembre 1976, deve coincidere con tale data, limitatamente alle disponibilita' ad essa riferite quando la immissione nelle funzioni non sia avvenuta anteriormente al 7 dicembre 1976.
2. Nei casi previsti dal precedente comma gli effetti economici decorrono dalla data fissata per l'effettiva immissione nelle funzioni.
3. Ai vincitori dei concorsi interni, gia' effettuati od ancora in via di svolgimento, banditi ai sensi dell'articolo 111, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento alla qualifica di ispettore e' attribuita, nella stessa qualifica, ai soli effetti giuridici, la decorrenza prevista dall'articolo 16, penultimo comma, del succitato decreto, salve le posizioni piu' favorevoli eventualmente acquisite. Il disposto di cui al presente comma, relativamente alla qualifica di ispettore, si applica anche ai vincitori del concorso bandito ai sensi dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 396.
Art. 12
1. Il personale ferroviario puo' essere utilizzato, nell'ambito del settore di appartenenza, in mansioni del profilo professionale omogeneo della categoria immediatamente superiore con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno della utilizzazione stessa.
2. L'utilizzazione in mansioni superiori a termini del precedente comma, potra' essere consentita di regola soltanto nei casi di carenze di personale non prevedibili, e dovra' avere carattere temporaneo.
3. Qualora tale utilizzazione sia richiesta per prevedibili carenze di personale, il provvedimento di conferimento di funzioni superiori deve avere durata non superiore a sei mesi e potra' essere rinnovato con provvedimento motivato.
4. Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo.
Art. 13
1. Dall'entrata in vigore della presente legge lo stato matricolare del personale ferroviario dipendente dai servizi centrali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' compilato e conservato dalla matricola generale; per il restante personale lo stato matricolare e' compilato e conservato presso la sede compartimentale di appartenenza.
2. L'immatricolazione di tutto il personale ferroviario viene effettuata dalla matricola generale.
Art. 14
1. La sezione C del quadro II della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita, con decorrenza 1 ottobre 1978, dalla tabella allegata alla presente legge.
2. In tale tabella sono indicate, per ciascuna categoria professionale, la misura iniziale annua dello stipendio ed otto successive classi biennali di stipendio, ognuna delle quali comporta un aumento costante pari all'8 per cento della misura iniziale, nonche' successivi aumenti periodici biennali in numero illimitato, ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento dell'ultima classe di stipendio.
3. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio, che cadono nel corso del mese, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese.
4. Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime.
5. L'articolo 59 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
6. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.
7. Le quote mensili di cui al precedente comma si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla decorrenza dell'ultimo stipendio integralmente percepito fino alla cessazione dal servizio, arrotondando ad un mese intero la frazione di mese immediatamente precedente la cessazione dal servizio superiore a giorni quattordici oppure a giorni quindici a seconda che si tratti rispettivamente di febbraio o di mese diverso, e trascurando correlativamente la frazione di mese pari o inferiore a quattordici o a quindici giorni.
8. Ai fini delle ritenute a favore del fondo pensioni, ciascuna quota aggiuntiva si considera ultimo stipendio integralmente percepito.2
Art. 15
1. In fase di prima applicazione della presente legge - 1 ottobre 1978 - agli interessati e' attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennita' pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57, e dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue corrisposto in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue fisse pro capite e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato.
2. L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
3. L'eventuale differenza fra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.
4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, nel computo del maturato economico dei manovali che al 30 settembre 1978 si trovano allo stipendio iniziale si deve comprendere anche il soprassoldo di L. 96.000 annue previsto dall'articolo 37 c) delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In nessun caso puo' essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.
6. Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza, in ogni caso, dal 1 luglio 1977.
7. In via transitoria, i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 una ulteriore classe di stipendio o un normale aumento periodico fruiranno, a regolarizzazione, di un successivo inquadramento nella nuova situazione stipendiale: il primo al 1 ottobre 1978 ed il secondo alla data in cui avrebbero maturato l'aumento periodico o la classe di stipendio superiore in base alle norme del precedente ordinamento.
8. Del pari fruiranno di un successivo inquadramento a regolarizzazione i dipendenti che in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge dovessero conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10, una promozione ad una qualifica per la quale la presente legge prevede l'inquadramento in una diversa categoria professionale.
9. Il successivo inquadramento, di cui ai commi precedenti, avra' luogo con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini dell'attribuzione dell'importo annuo delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978.
10. Ai dipendenti che passano alla categoria professionale superiore con decorrenza 1 ottobre 1978 sulla base della sola anzianita' maturata nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento (manovale, carbonaio, ispettore) nonche' ai dipendenti che per effetto del disposto dell'articolo 8 della presente legge passeranno nel profilo professionale di tecnico, il trattamento economico e' determinato, nella categoria professionale superiore, con i criteri previsti per il primo inquadramento.
Art. 16
1. In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati e' attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.
2. Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
4. All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato e' attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.
5. Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di concorso interno di cui all'articolo 10 della presente legge, nonche' ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente articolo 15, e l'anzianita' maturata nella categoria medesima e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
6. All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge.
7. L'eventuale differenza e' corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilita', della pensione e della buonuscita, ed e' riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.
8. L'anzianita' maturata nella categoria superiore e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.3
Art. 17
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Art. 18
1. Nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' applicabile, nei modi e nei termini previsti dall'articolo stesso, anche per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo prestati in carriere civili dello Stato.
Art. 19
1. Con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sara' provveduto alla revisione, con decorrenza 1 ottobre 1978, del premio industriale, previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, con istituzione dello stesso premio per i profili professionali non compresi tra i destinatari di tale norma e competenze sostitutive nei limiti di spesa di lire 23.500 milioni annui indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 17 della presente legge.
2. L'articolo 37/c delle succitate disposizioni sulle competenze accessorie e' abrogato dal 1 ottobre 1978.
Art. 20
1. Il personale ferroviario, incluso nelle graduatorie di trasferibilita', nonche' quello assunto con vincolo quinquennale, che sia celibe o coniugato, con nucleo familiare avente residenza anagrafica diversa da quella di servizio, e' ammesso a fruire delle mense aziendali a prezzo politico nelle giornate in cui presta servizio.
Art. 21
1. Fino a quando l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) potra' continuare a servirsi di personale ferroviario per l'espletamento dei propri servizi, il personale stesso potra' essere collocato fuori ruolo.
2. Tale collocazione cessera' nel momento in cui l'OPAFS sara' posta in condizioni di provvedersi altrimenti di proprio personale.
3. Il numero e le categorie professionali dei dipendenti ferroviari collocati fuori ruolo non potranno essere superiori a quelli utilizzati a carico dell'OPAFS alla data di entrata in vigore della presente legge e la relativa spesa restera' a carico dell'OPAFS.
Art. 22
1. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed all'articolo 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario che ne faccia richiesta entro e non oltre 2 anni dal verificarsi dell'evento.
2. A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta.
3. In caso di rinuncia espressa o tacita da parte del coniuge o di sua inesistenza, l'Azienda ha eguale facolta' di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne abbia fatto richiesta entro il termine perentorio di anni 2 dal verificarsi dell'evento.
4. Allorche' piu' figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione entro il termine previsto, l'Azienda potra' procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita.
5. La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
1. Nei casi di cessazione dal servizio di dipendenti delle sedi compartimentali, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto potra' essere devoluta ai capi degli uffici compartimentali del servizio personale, nella cui rispettiva circoscrizione rientra l'impianto di appartenenza dei dipendenti medesimi.
2. Gli stessi organi potranno provvedere a liquidare il trattamento normale di riversibilita' nelle ipotesi di morte in attivita' di servizio dei suddetti dipendenti.
3. Nei casi in cui si ha diritto alla pensione e non e' possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione agli anni dei servizi utili accertati, anticipazioni mensili di pensioni, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.
4. La competenza prevista dai commi precedenti potra' essere attribuita ai capi degli uffici personale compartimentali e con la decorrenza che verra' fissata con deliberazione del direttore del servizio personale. Nel frattempo continuera' ad applicarsi l'articolo 245 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
5. Al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, e' affidato, nell'ambito del servizio personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni, potra' essere attribuita la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto nei confronti dei dipendenti che all'atto della cessazione dal servizio risulteranno appartenere agli uffici centrali dei servizi e nei riguardi dei capi degli uffici personale compartimentali, nonche' quello normale di riversibilita' nei riguardi dei relativi aventi causa, allorche' si verifichi decesso in attivita' di servizio.
6. Sulla domanda di computo, di riunione e di ricongiunzione dei servizi e dei periodi utili a pensione provvedera' ciascuno dei suindicati organi in relazione alla sede cui appartiene il richiedente alla, data di presentazione della domanda.
7. In ordine alla domanda dei capi degli uffici personale compartimentali provvedera' lo stesso organo che e' competente a liquidare il trattamento normale di quiescenza.
8. I servizi computabili d'ufficio sono valutati unitamente al servizio ferroviario di ruolo, direttamente in occasione della liquidazione del trattamento di quiescenza.
Art. 24
1. La ritenuta straordinaria stabilita per i dipendenti ferroviari di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
1. I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale ferroviario alle dipendenze di imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' alla soppressa gestione viveri "La Provvida" - in costanza di rapporto d'appalto delle ditte con l'Azienda stessa o con "La Provvida" - sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La domanda di computo e' accoglibile - fermo restando che il rapporto d'appalto risulti dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - sempreche' il personale interessato, in mancanza di altra idonea documentazione, produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le ulteriori circostanze non altrimenti documentabili, ed a condizione che i periodi da computare risultino coperti da contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con le imprese anzidette sia comprovato dal libretto di lavoro ma i versamenti nella assicurazione generale obbligatoria non siano stati a suo tempo effettuati, si procede al riscatto ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico, come modificato dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
4. Nei confronti del personale ferroviario sono altresi' computabili a domanda, in base all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, i pregressi periodi di prestazioni rese all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualita' di cottimista.
5. Ove, per altro, risulti che l'Azienda stessa non abbia a suo tempo provveduto agli adempimenti concernenti l'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il computo avverra' senza alcun onere a carico degli interessati.
6. Se le disposizioni di cui ai precedenti commi risultano piu' favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento di computo puo' chiederne la revisione, fermo restando che gli effetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e salva l'applicazione dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
7. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi' ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
1. Tra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 87 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:
"I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata.
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale.
Le modalita' per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potra' superare quello di cui al settimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.
Parimenti nel protocollo d'intesa, che sara' emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvedera' a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme".
Art. 27
1. I contributi sindacali dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli incaricati, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Azienda stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali medesime.
2. In caso di modifiche delle misure della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza delle modificazioni, purche' notifichi le revoche all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui tale modifica e' stata comunicata tramite i fogli disposizioni compartimentali.
3. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.
4. La revoca della delega va inoltrata esclusivamente in forma scritta all'organizzazione sindacale interessata o all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli adempimenti relativi.