Sez. U, Sentenza n. 2487 del 26/07/1971 (Rv. 353505 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA IMPRESA INTERVENUTO NELLE MORE DI UN GIUDIZIO DI APPELLO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - PREVIA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI UNA IMPRESA INTERVENUTO NELLE MORE DI UN GIUDIZIO DI APPELLO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - PREVIA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE.*
Per effetto del richiamo dell'art 52 della legge fallimentare contenuto nel successivo art 201, la disposizione dell'art 95, comma terzo, della stessa legge e applicabile anche in tema di liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, intervenuto, nelle more del giudizio di appello concernente l'accertamento di un credito il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa debitrice, il giudizio prosegue innanzi allo stesso giudice, previa riassunzione del processo nei confronti del Commissario liquidatore.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)