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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022 (Rv. 664992 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE | Rapporti tra comunisti - Frutti civili o naturali tratti da un solo comunista nell’esercizio del diritto di godimento della cosa comune - Necessaria ripartizione “pro quota” tra tutti i comunisti - Azione di rendimento del conto - Deduzione da parte del convenuto in primo grado, solo in appello, delle spese di manutenzione sostenute da includere nei conti da regolare - Ammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664992-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna.

Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)