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REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha accettato la proroga dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, alle condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo, nonché nelle conclusioni approvate il 9 dicembre 1992 dal comitato dei tessili del GATT allegate a detto protocollo;

considerando che la Comunità ha negoziato la proroga di tre anni degli accordi esistenti relativi al commercio di prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che gli accordi in questione istituiscono dei limiti quantitativi comunitari per il 1993, il 1994 e il 1995;

considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi bilaterali ed altre intese con una serie di paesi fornitori;

considerando che la Comunità ha negoziato accordi in forma di protocolli aggiuntivi degli accordi europei e/o degli accordi interinali relativi al commercio dei prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei singoli accordi, protocolli e altre intese non vengano elusi mediante deviazioni degli scambi; che occorre quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questi accordi e protocolli è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi comunitari, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari dei paesi fornitori la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

considerando che i prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi contengono speciali disposizioni relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti del folclore e artigianali e che è pertanto necessario stabilire adeguate procedure per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo economico e per la gestione dei relativi limiti quantitativi comunitari;

considerando che, per garantire che i limiti quantitativi comunitari non siano superati, è necessario stabilire una speciale procedura di gestione in base alla quale le competenti autorità degli Stati membri non rilasceranno licenze d'importazione prima di ottenere la conferma da parte della Commissione che vi sono ancora quantità disponibili nell'ambito dei limiti quantitativi in causa;

considerando che occorre parimenti stabilire procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione per tener conto dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori necessità di importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli accordi negoziati con i paesi fornitori;

considerando che, per i prodotti non soggetti a limitazioni quantitative, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere ad un accordo con il paese fornitore interessato sull'applicazione dei limiti quantitativi, ogniqualvolta, per una categoria di prodotti, il volume delle importazioni nella Comunità abbia superato un certo limite; che i paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o a limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

considerando che, in talune circostanze eccezionali, può essere appropriato applicare detti limiti quantitativi a livello regionale anziché comunitario e che è necessario pertanto stabilire procedure efficaci per decidere in merito ad adeguate misure che non perturbino il funzionamento del mercato interno;

considerando che gli accordi, i protocolli e le intese con taluni paesi prevedono la possibilità, da parte della Comunità, di sottoporre le importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ad un sistema di sorveglianza e che, di conseguenza, è necessario stabilire le procedure amministrative per l'introduzione e l'applicazione di tali misure di sorveglianza;

considerando che, dopo il completamento, il 1° gennaio 1993, del mercato interno per i prodotti tessili e dell'abbigliamento i limiti quantitativi comunitari non sono più suddivisi in quote per ciascuno Stato membro; che gli accordi con i paesi terzi prevedono consultazioni nel caso in cui sorgano problemi come conseguenza della concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità e che è necessario stabilire un'efficace procedura per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che gli accordi, i protocolli e le altre intese con taluni paesi terzi istituiscono un sistema di cooperazione tra la Comunità e i paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabiliti nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre tali limiti quantitativi e per concludere tali accordi con i paesi fornitori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dai suddetti accordi conclusi con i paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.

2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili compresí nella sezione XI della nomenclatura combinata sono suddivisi in categorie, come indicato nell'allegato I.

3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato III.

4. Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.

5. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità.

6.

I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente.

7.

8. In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

  1. a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per «campioni di prodotti tessili» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;

  2. b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:

    siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,

    non possano prestarsi alla commercializzazione, o

    il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

Art. 2 Limiti quantitativi

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso.

2. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 12.

3. Le importazioni autorizzate vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese fornitore interessato. A norma del presente regolamento, le merci s'intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto.

4.

5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.

6. La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

7. Per assicurare che le quantità per le quali vengono emesse autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi della Comunità per ciascuna categoria di prodotti tessili e per ciascun paese terzo interessato, le competenti autorità rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi comunitari complessivi per le categorie di prodotti tessili e per i paesi terzi interessati, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

8. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

9.

L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1o gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.

10.

L'immissione in libera pratica in uno dei due nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1o gennaio 2007, vale a dire la Bulgaria e la Romania, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1o gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1ogennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.

Art. 3 Prodotti del folclore e artigianali

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite.

2.

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 viene autorizzata, sempreché i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti a limiti quantitativi, soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.

3.

4.

Art. 4 Importazioni temporanee

1.

I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione)1.

Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi fissati per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2. Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'allegato V e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa, che sono riportati sui limiti quantitativi di cui all'allegato V e utilizzati conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 12.

Art. 5 Perfezionamento passivo

Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nei paesi elencati nel suddetto allegato non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sempreché siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.

L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o gennaio 2007, da uno dei due nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1o gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.

Art. 6 Prezzi

1. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali con i paesi fornitori interessati, qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili elencati nell'allegato I siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, chiedere consultazioni con le autorità del paese fornitore in questione conformemente all'articolo 16.

2. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 si adottano misure per ovviare a questa situazione, nel rispetto delle clausole e condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

Art. 7 Disposizioni di flessibilità

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.

Art. 8 Importazioni supplementari

Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17.

In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo:

di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3 % del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o

della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.

3. Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

  1. a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;

  2. b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;

  3. c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

4.

5.

7.

  1. a) Le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  2. b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e adotta una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del comitato.

8. Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi. In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo.

9. Qualora le parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:

  1. a) nel caso dei paesi fornitori elencati nell'allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni;

  2. b) nel caso della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania o della Repubblica slovacca, al 110 % delle importazioni effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima oppure, qualora i dati non siano disponibili, 3 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni;

  3. c) nel caso di paesi fornitori membri dell'OMC, al livello effettivo delle importazioni dal paese fornitore interessato effettuate nel periodo di 12 mesi che termina 2 mesi prima del mese in cui è stata presentata la richiesta di consultazioni.

10. Il livello annuo dei limiti quantitativi fissati in virtù dei paragrafi da 3 a 6 o 9 non può essere inferiore al livello delle importazioni nella Comunità dei prodotti della stessa categoria originari dello stesso paese fornitore effettuate nel 1985 per l'Argentina, il Brasile, Hong Kong, il Pakistan, il Perù, lo Sri Lanka e l'Uruguay, e nel 1986 per il Bangladesh, l'India, l'Indonesia, la Malaysia, Macao, le Filippine, Singapore, la Corea del Sud e la Tailandia.

11. I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

6.

12.

13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Art. 10 bis Misure di salvaguardia speciali per la Cina

1. Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

  1. a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti. Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

  2. b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

  3. c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.

3. Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.